Occupazione abusiva di area comunale: canone Cosap e affidamento (Cass. civ. Sez. I n. 18550 del 08.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di occupazione abusiva di spazi e aree pubbliche, l’obbligo di corrispondere il canone Cosap e le relative sanzioni prescinde dalla buona fede e dall’affidamento del gestore dell’attività commerciale. Il titolo a occupare l’area è dato dal provvedimento di concessione, sicché chi la occupa senza titolo risponde come occupante di fatto. La questione sulla natura demaniale o patrimoniale dell’area, incidente sull’applicabilità del regolamento comunale, deve essere tempestivamente devoluta nel giudizio di primo grado e non può essere introdotta per la prima volta in appello. Il motivo di ricorso che non attinge la ratio della decisione impugnata e che tende a un riesame dei fatti è inammissibile.
Il Fatto
Una società aveva impugnato una serie di diffide e ingiunzioni di pagamento per il canone di occupazione di un’area comunale, relative a più annualità, sostenendo la buona fede dell’occupazione in quanto riconducibile a una concessione regionale.
Il Tribunale rigettò l’opposizione. La Corte d’appello confermò la decisione, negando rilevanza alla buona fede e rilevando la novità di alcune eccezioni relative alla natura dell’area e alla legittimità degli atti regolamentari. La società ha proposto ricorso in cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina il primo motivo, con cui la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 97 Cost. in relazione ai principi di buona fede e legittimo affidamento, nonché delle norme della legge n. 241/1990. Il motivo è dichiarato inammissibile.
La Corte rileva che la questione relativa alla lesione dell’affidamento del gestore è nuova, non emergendo dalla sentenza impugnata né dagli atti di causa. Inoltre, il motivo tende al riesame dei fatti già valutati, poiché la Corte territoriale ha confermato l’accertamento sulla titolarità dell’area e sull’estraneità della concessione regionale rispetto al mappale occupato.
Quanto al secondo motivo, con cui la ricorrente censura la qualificazione dell’area come demaniale o patrimoniale ai fini dell’applicabilità delle tariffe, la Corte lo dichiara parimenti inammissibile. Esso non attinge la ratio decidendi: la Corte d’appello ha accertato la novità della questione, non proposta nel giudizio di primo grado.
La Corte richiama la considerazione della sentenza di primo grado, che aveva reputato priva di motivazione la censura sull’inapplicabilità delle tariffe. Viene inoltre evidenziata l’inammissibilità della censura proposta ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. per doppia conforme, operando il limite al sindacato di legittimità in presenza di un doppio accertamento di fatto convergente.
Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente alle spese in favore di ciascuna parte controricorrente, oltre al contributo unificato eventualmente dovuto.
Nota della Redazione
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