Nullità della sentenza d’appello per mutamento del collegio giudicante (Cass. civ. Sez. II n. 6807 del 14.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza d’appello pronunciata da un collegio diverso da quello dinanzi al quale le parti hanno precisato le conclusioni è nulla, in violazione del principio di immutabilità del giudice. La regola opera dopo l’apertura della fase decisoria e presidia il regolare esercizio del contraddittorio dinanzi al giudice che ha assistito alla discussione. Il vizio è rilevabile d’ufficio, non richiedendo alcuna attività di parte diretta a dimostrare il pregiudizio concreto. L’accertamento del difetto di composizione del collegio giudicante impedisce l’esame degli altri motivi di ricorso, che restano logicamente assorbiti. Il giudice di rinvio deve essere investito della causa in differente composizione.
Il Fatto
La vicenda origina da un giudizio promosso dalla ricorrente davanti al Tribunale di Foggia per il regolamento del confine tra fondi delle parti e per la condanna del convenuto al rilascio della porzione di terreno occupata e al risarcimento del danno. Il convenuto resisteva e proponeva domande riconvenzionali. Con la sentenza di prime cure la domanda principale era accolta e le riconvenzionali erano rigettate.
La Corte d’Appello di Bari accoglieva in parte il gravame del soccombente, condannando le controparti ad eliminare le vedute aperte sul fondo e confermando nel resto. Propone ricorso per cassazione il ricorrente, articolando sette motivi; resistono con controricorso le controricorrenti. Il P.G. conclude per l’accoglimento del primo motivo e l’assorbimento degli altri.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 174 cod. proc. civ., 79 disp. att. cod. proc. civ. e 24 Cost., oltre alla nullità della sentenza per essere il collegio che ha deciso diverso da quello dinanzi al quale le parti avevano precisato le conclusioni, con riferimento all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ..
La Corte reputa la censura fondata. Dal verbale del 23.6.2022, prodotto dal ricorrente, risulta che le parti avevano precisato le conclusioni dinanzi a un collegio composto dal presidente, da un consigliere e da un terzo consigliere; la sentenza impugnata risulta invece pronunciata da un collegio in cui il terzo componente è un soggetto diverso, qualificato come relatore.
La decisione è quindi nulla, per essere stata assunta da un collegio diverso da quello davanti al quale furono rassegnate le conclusioni. La Corte richiama il principio di immutabilità del giudice, che opera dopo l’apertura della fase decisoria e che risulta violato dal mutamento della composizione del collegio intervenuto in quella fase.
L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento degli altri motivi, logicamente incompatibili con la caducazione della decisione impugnata. La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto e la causa è rinviata alla Corte d’Appello di Bari, in differente composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 174 c.p.c. – Immutabilità del giudice istruttore
- Art. 360 c.p.c. – Sentenze impugnabili e motivi di ricorso