Improcedibile il ricorso privo della relazione di notifica della sentenza appellata (Cass. civ. Sez. II n. 18815 del 09.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è improcedibile, ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 2), cod. proc. civ., quando nel fascicolo del ricorrente non siano depositati la relazione di notificazione della sentenza impugnata e la copia autentica della sentenza medesima con la relativa relazione. Tale condizione di procedibilità è pregiudiziale rispetto alla questione della decorrenza del termine breve di impugnazione: essa serve a consentire alla Corte di verificare la tempestività del ricorso e non può essere superata invocando il principio per cui la notifica alla parte priva dell’indicazione del difensore non fa decorrere il termine breve. La partecipazione del Consigliere delegato, proponente ex art. 380-bis cod. proc. civ., al collegio che definisce il giudizio non integra ragione di incompatibilità.

Il Fatto

Il ricorrente aveva proposto opposizione avverso un verbale della polizia locale, elevato per eccesso di velocità con superamento del limite di oltre 20 km/h. Il Giudice di Pace accoglieva l’opposizione e annullava l’ordinanza-ingiunzione; il Tribunale, in sede di appello, confermava la decisione di primo grado, richiamando integralmente le argomentazioni del giudice di prime cure e ritenendo infondata l’eccezione di ultrapetizione.

Il Comune proponeva quindi ricorso per cassazione, affidato a due motivi, deducendo la nullità della sentenza per motivazione apparente e la violazione delle norme sull’obbligo di contestazione immediata dell’infrazione. La parte controricorrente resisteva.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via preliminare la questione di improcedibilità del ricorso, rilevata nella proposta di definizione accelerata. Dall’esame degli atti depositati in via telematica dal ricorrente non risulta la relazione di notificazione della sentenza d’appello, né una copia della stessa con allegata la relazione; l’atto non è reperibile neppure nel fascicolo del controricorrente. Inoltre, il periodo intercorrente tra la pubblicazione della sentenza impugnata e la notifica del ricorso non rispetta il termine breve di cui all’art. 325, comma 2, cod. proc. civ.

Il ricorrente aveva replicato richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 20866 del 30/09/2020, secondo cui la notifica della sentenza eseguita nei confronti della parte, senza espressa menzione del procuratore nella relata, non è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione.

La Corte ritiene però che quel principio non sia applicabile al caso concreto. Nella fattispecie decisa dalle Sezioni Unite si discuteva dell’idoneità della notifica a far decorrere il termine breve in caso di omessa indicazione del difensore, mentre qui viene in rilievo una condizione di procedibilità diversa: l’assenza in atti della relazione di notifica e della copia autentica della sentenza d’appello.

Tale condizione è pregiudiziale rispetto alla decorrenza del termine breve, trattandosi della formalità imposta dall’art. 369, comma 2, n. 2), cod. proc. civ. a pena di improcedibilità, diretta a consentire alla Corte di verificare la tempestività del ricorso. La questione sollevata dal ricorrente resta quindi assorbita.

In via ulteriore, il Collegio precisa che la partecipazione del Consigliere delegato, proponente ex art. 380-bis cod. proc. civ., al collegio che definisce il giudizio, non integra ragione di incompatibilità ai sensi degli artt. 51, comma 1, n. 4, e 52 cod. proc. civ., secondo quanto stabilito dalle Sezioni Unite n. 9611 del 10.04.2024. Il ricorso è dunque dichiarato improcedibile, con condanna del ricorrente alle spese e alle somme ulteriori ex art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *