Accesso delle figlie al fascicolo dell’amministrazione di sostegno del genitore defunto (Cass. civ. Sez. I n. 18563 del 08.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento emesso in esito a procedimento camerale che incide su posizioni di diritto soggettivo ha natura decisoria ed è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione, a prescindere dal modello processuale adottato. Il diniego opposto dal giudice tutelare, e confermato in reclamo, sull’istanza di accesso all’intero fascicolo dell’amministrazione di sostegno è ricorribile per cassazione, non essendo configurabile un diverso mezzo di impugnazione. Ai sensi dell’art. 2-terdecies del Codice della privacy, i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE 2016/679 relativi a dati personali di soggetti defunti possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio o agisce per ragioni familiari meritevoli di protezione. La chiusura della procedura di amministrazione di sostegno non preclude ai chiamati all’eredità e agli eredi il sindacato sull’operato dell’amministratore, dovendo essi poter esercitare le azioni di controllo e di responsabilità previste dalla legge.
Il Fatto
Due figlie del beneficiario di un’amministrazione di sostegno, aperta nel 2021 e chiusa per la morte del genitore, hanno chiesto al giudice tutelare l’accesso all’intero fascicolo della procedura, non soltanto ai rendiconti. Le ricorrenti intendevano valutare se accettare l’eredità, verificare l’operato dell’amministratore e accertare le circostanze del decesso del padre, sottoposto a ricovero in una struttura privata.
Il giudice tutelare ha respinto l’istanza, ritenendo sufficiente l’accesso ai rendiconti già autorizzato. Il Tribunale, in composizione collegiale, ha confermato il diniego, osservando che il Regolamento UE 2016/679 non si applica ai defunti e che l’accesso, ai sensi dell’art. 2-terdecies del Codice della privacy, richiede un interesse meritevole di tutela, escluso per i profili di sindacato sull’attività gestoria. Le figlie hanno proposto ricorso per cassazione, evocando in giudizio il Ministero della giustizia.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via preliminare la questione della legittimazione del Ministero della giustizia e la ricorribilità del provvedimento. Quanto al primo profilo, esclude che il Ministero sia contraddittore necessario, trattandosi di provvedimento dato in confronto di una sola parte ai sensi dell’art. 739 cod. proc. civ., struttura che si mantiene anche in sede di legittimità.
Sul secondo profilo, la Corte respinge la tesi del Procuratore generale, che aveva invocato l’inammissibilità per difetto di decisorietà e il rimedio degli artt. 744 e 745 cod. proc. civ.. Tali norme riguardano il rifiuto del cancelliere di rilasciare copie di atti, ipotesi diversa dall’accertamento del diritto all’accesso. Le ricorrenti, del resto, non si erano rivolte al cancelliere, ma direttamente al giudice tutelare, ottenendo un provvedimento negativo poi reclamato.
Il provvedimento ha natura decisoria perché incide su un diritto di natura personalissima. La rispondenza tra volontaria giurisdizione e processo camerale non è perfetta: il modello camerale, sin dalle Sezioni Unite n. 5629 del 1996, è considerato un contenitore neutro. Le Sezioni Unite n. 32359 del 2018 e n. 22048 del 2023 hanno confermato che rileva il contenuto sostanziale della pronuncia e la sua attitudine alla stabilizzazione degli effetti, secondo lo schema del giudicato rebus sic stantibus. Nel caso concreto, la procedura è chiusa e l’istanza è esterna a essa: il provvedimento non è destinato ad assorbirsi in un atto ulteriore impugnabile.
Nel merito, la Corte accoglie i motivi. Il diritto alla privacy si estingue con la morte del titolare, ma l’identità personale conserva una dimensione sociale e familiare. L’art. 2-terdecies del Codice della privacy consente l’accesso ai dati del defunto a chi ha un interesse proprio o agisce per ragioni familiari meritevoli di protezione. Le ricorrenti sono figlie, non terze estranee, e hanno diritto alla identità familiare, ossia a conoscere i fatti che hanno riguardato la vita del genitore. In qualità di chiamate all’eredità possono inoltre compiere atti conservativi e di vigilanza ai sensi dell’art. 460 cod. civ., e agire contro l’amministratore secondo gli artt. 382, 387 e 412 cod. civ., richiamati dall’art. 411 cod. civ..
Erra dunque il giudice di merito nell’affermare che, chiusa l’amministrazione, il sindacato sulle scelte gestionali non è più ammesso: si apre invece una fase di controllo spettante agli eredi. La Corte cassa il provvedimento e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, decide nel merito ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., dichiarando il diritto delle ricorrenti ad accedere ed estrarre copia di tutti gli atti del fascicolo, sia della fase decisoria sia di quella gestoria.
Nota della Redazione
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