Somme accantonate per creditori irreperibili non ripetibili dopo il deposito (Cass. civ. Sez. I n. 18585 del 08.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel testo dell’art. 117, comma 3, l. fall. applicabile ratione temporis, il deposito presso un istituto di credito delle somme dovute ai creditori che non si presentano o sono irreperibili ha efficacia liberatoria, attestata dal certificato di deposito, e determina la fuoriuscita immediata delle somme dal patrimonio del fallito e dalla disponibilità della procedura. Ne consegue che le somme stesse non possono formare oggetto di riparto supplementare a favore dei creditori rimasti insoddisfatti. La scelta contraria del legislatore del 2006, che consente la redistribuzione, postula invece che le somme restino nella disponibilità del fallimento fino alla scadenza del termine quinquennale. Non è configurabile alcuna lacuna normativa né alcun diritto dei creditori non assegnatari, e la questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata.

Il Fatto

Una società, creditrice concorsuale ammessa al passivo di una procedura di amministrazione straordinaria e rimasta insoddisfatta, chiedeva l’assegnazione delle somme accantonate in favore dei creditori irreperibili, fino a concorrenza del proprio credito. Il giudice delegato respingeva l’istanza, ritenendo che l’art. 117 l. fall., nel testo applicabile ratione temporis, non attribuisse ai creditori insoddisfatti il diritto di ottenere quelle somme.

Il Tribunale di Milano, in sede di reclamo ex art. 26 l. fall., rigettava l’impugnazione, aderendo all’orientamento della Corte di legittimità e valorizzando l’effetto liberatorio del deposito. La società ha proposto ricorso per cassazione, resistito dalla controricorrente.

La Motivazione della Corte

Il motivo denuncia la violazione del combinato disposto degli artt. 117 l. fall., 47, comma 1, Cost., 1, protocollo 1, CEDU e 2740 cod. civ.. La ricorrente riconosce che la norma nulla dispone sul diritto invocato, ma sostiene che questo debba essere tutelato in via interpretativa, in coerenza con lo scopo del sistema fallimentare e con la tutela del credito.

La Corte dichiara il motivo inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis cod. proc. civ.. La ricorrente stessa ammette che la norma applicabile ratione temporis non riconosce espressamente il diritto rivendicato. Il chiaro disposto dell’art. 117, comma 3, l. fall. impone di dare continuità all’orientamento già espresso dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 4514/2019): l’ultimo inciso, attribuendo al deposito l’effetto liberatorio attestato dal certificato, ne determinava la fuoriuscita immediata dal patrimonio del fallito e dalla disponibilità della procedura, dispensando gli organi dai successivi adempimenti.

La disciplina introdotta dal d. lgs. 5/2006 consente la redistribuzione delle somme depositate quando i creditori non si presentino a riscuoterle entro cinque anni o risultino irreperibili; ciò postula che, fino alla scadenza del termine, le somme restino nella disponibilità del fallimento, impedendo di attribuire al deposito efficacia liberatoria. Era proprio tale efficacia, nel sistema previgente, a escludere una nuova distribuzione. Si tratta di una scelta discrezionale del legislatore dell’epoca, in senso difforme dalla riforma.

La Corte esclude il ricorso all’interpretazione estensiva e all’analogia: l’attività interpretativa è segnata dal limite di tolleranza ed elasticità dell’enunciato testuale (Cass., Sez. U., 7337/2024), mentre l’analogia postula una lacuna del sistema che qui non è ravvisabile (Cass., Sez. U., 38596/2021). Il legislatore ha compiuto una scelta discrezionale riservando il riparto supplementare alla sola ipotesi del credito soggetto a condizione sospensiva non ancora verificata.

È infine manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale: la disciplina applicabile ratione temporis non viola alcuna disposizione costituzionale né l’art. 1 del Primo Protocollo aggiuntivo alla CEDU, poiché le somme, dopo l’assegnazione, fuoriescono dalla disponibilità del fallimento e non possono formare oggetto di alcun diritto dei creditori rimasti insoddisfatti (Cass. 4514/2019, Cass. 36050/2021). Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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