Notifica ex art 143 cpc nulla senza effettive ricerche dell ufficiale giudiziario (Cass. civ. Sez. III n. 17649 del 30.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso alle formalità di notificazione previste dall’art. 143 cod. proc. civ. per le persone irreperibili non può essere affidato alle mere risultanze di una certificazione anagrafica. Esso presuppone sempre che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse l’ufficiale giudiziario dia espresso conto nella relata. La dichiarazione di sconosciuto al citofono e alla cassetta postale, non accompagnata da alcuna ulteriore attività di ricerca, non integra il presupposto dell’irreperibilità assoluta. In difetto, la notificazione è nulla e il creditore avrebbe dovuto procedere nelle forme dell’art. 140 cod. proc. civ.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava davanti al Giudice di pace di Roma un’intimazione di pagamento emessa dall’agente della riscossione, deducendo la mancata notifica delle cartelle presupposte e la prescrizione quinquennale dei crediti relativi a sanzioni amministrative elevate dal Comune. Il Giudice di pace accolse la domanda, ravvisando la nullità delle notifiche delle due cartelle e la conseguente prescrizione dei crediti.
Il Tribunale di Roma, in riforma della decisione, accolse l’appello dell’agente della riscossione, ritenendo regolari le notifiche eseguite ai sensi dell’art. 143 cod. proc. civ. per irreperibilità del destinatario. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, resistendo il Comune con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600/1973 e degli artt. 143 e 115 cod. proc. civ. Il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto corretta la notifica per irreperibilità, fondandola sulla sola dichiarazione di sconosciuto al citofono e alla cassetta e sull’acquisizione della visura anagrafica.
La Corte richiama il principio, affermato da ultimo in Cass. 27699/2024, secondo cui la notificazione ai sensi dell’art. 143 cod. proc. civ. non può basarsi sulle mere risultanze di una certificazione anagrafica, ma esige che nel luogo di ultima residenza nota siano svolte ricerche effettive, delle quali l’ufficiale giudiziario deve dare conto nella relata. Nel caso esaminato, la relata si limita a una dicitura generica, priva di riferimento al caso concreto e alle ricerche svolte, rendendo incomprensibili i presupposti della ritenuta irreperibilità.
Il Collegio rileva che dalle relate delle due cartelle emerge unicamente il mancato rinvenimento del nome del destinatario sul citofono e sulla cassetta postale, senza alcuna ulteriore attività di ricerca prescritta dall’art. 143 cod. proc. civ., salvo la richiesta di visura anagrafica. Quest’ultima, per di più, non fu richiesta al Comune ma rilasciata da una società del gruppo della riscossione, priva di valenza certificatoria.
Il Tribunale ha quindi errato nel ritenere valida la notificazione, poiché, in assenza di una effettiva ipotesi di irreperibilità assoluta, si sarebbe dovuto procedere nelle forme dell’art. 140 cod. proc. civ., come già chiarito da Cass. n. 22430/2016. Il secondo motivo, relativo all’inefficacia probatoria delle copie fotostatiche non certificate, resta assorbito per il carattere logicamente preliminare della questione accolta. La sentenza è cassata con rinvio al Tribunale di Roma, in diversa composizione, perché si attenga ai principi enunciati.
Nota della Redazione
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