Nullità del giudizio tributario per omessa integrazione del contraddittorio con tutti i (Cass. civ. Sez. V n. 18655 del 08.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio comportano che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguardi inscindibilmente sia la società sia tutti i soci, salvo che questi prospettino questioni personali. Tutti questi soggetti devono pertanto essere parti dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa, a pena di nullità assoluta rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado, limitatamente ad alcuni soltanto di essi. L’accertamento di maggior imponibile IVA a carico di una società di persone, se autonomamente operato, non impone di per sé l’integrazione del contraddittorio verso i soci; ma se l’Agenzia ha contestualmente accertato IVA e altre imposte, IRAP e IRPEF, fondandosi su elementi in parte comuni, il profilo IVA non suscettibile di autonoma definizione non si sottrae al vincolo del simultaneus processus.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate ha emesso nei confronti di due soggetti, quali amministratori e soci di fatto di una società in accomandita semplice, distinti avvisi di accertamento relativi all’anno di imposta 2013: un primo atto avente ad oggetto IRAP e IVA, un secondo e un terzo atto concernenti redditi di partecipazione per effetto del maggior reddito di impresa accertato in capo alla società. Gli atti traevano origine da un’attività di indagine della Guardia di finanza.
I contribuenti impugnavano gli atti davanti alla C.t.p. di Sondrio, che rigettava i ricorsi; la C.t.r. della Lombardia, con tre distinte sentenze, rigettava gli appelli quanto al primo e al terzo rapporto e accoglieva l’appello nel secondo. Sono stati proposti tre ricorsi per cassazione, due dai contribuenti e uno dall’Ufficio, poi riuniti per connessione oggettiva e soggettiva.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il motivo con cui i contribuenti deducono la nullità dei giudizi di merito per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soci della società di persone, in relazione all’art. 5 d.P.R. n. 917/1986 e all’art. 14 d.lgs. n. 546/1992. Il motivo è accolto.
Il collegio richiama il principio già espresso da Cass. n. 36325/2022, Cass. n. 32998/2021, Cass. n. 23762/2013 e Cass. n. 14815/2008: l’unitarietà dell’accertamento dei redditi delle società di persone e la conseguente imputazione automatica ai soci rendono inscindibile la lite, con la necessità che società e tutti i soci partecipino allo stesso procedimento, salvo che siano prospettate questioni personali.
La Corte precisa poi il rapporto tra accertamento IVA e accertamento delle imposte sui redditi. L’accertamento di maggior imponibile IVA a carico di una società di persone, se operato autonomamente, non determina di per sé l’obbligo di integrare il contraddittorio verso i soci. Tuttavia, quando l’Agenzia ha contestualmente proceduto all’accertamento di IVA e di altre imposte, IRAP e IRPEF, fondato su elementi in parte comuni, il profilo IVA non autonomamente definibile non si sottrae al vincolo del simultaneus processus, in ragione dell’inscindibilità delle situazioni e dell’esigenza, alla luce dell’art. 111 Cost., di evitare decisioni irragionevolmente contrastanti, come affermato da Cass. n. 6303/2018 e Cass. n. 21340/2015.
Ne deriva la rilevazione della nullità dell’intero giudizio per violazione del principio del contraddittorio di cui agli artt. 101 cod. proc. civ., 111, secondo comma, Cost. e art. 14 d.lgs. n. 546/1992, non essendo stati evocati in giudizio, in primo e in secondo grado, i restanti soci della società di cui era stato accertato il maggior reddito di impresa.
Gli ulteriori motivi restano assorbiti. La Corte dichiara la nullità dei giudizi, che travolge le sentenze di primo e secondo grado, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado affinché proceda, a contraddittorio integro, a nuovo esame e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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