Società estinte, accertamento ai soci e irretroattività del differimento quinquennale (Cass. civ. Sez. V n. 18648 del 08.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 28, comma 4, del d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175 reca disposizioni di natura sostanziale sulla capacità delle società cancellate dal registro delle imprese, non ha valenza interpretativa neppure implicita e non ha efficacia retroattiva. Il differimento quinquennale degli effetti dell’estinzione della società si applica solo ai casi in cui la richiesta di cancellazione sia presentata dal 13 dicembre 2014 o successivamente. Estinta la società, si determina un fenomeno successorio: il debito sociale si trasferisce ai soci, che ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, secondo la responsabilità assunta “pendente societate”. Per far valere tale responsabilità tramite avviso di accertamento ai soci, l’Amministrazione finanziaria deve provare, in caso di contestazione, l’avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione.
Il Fatto
Una contribuente, socia al 49 per cento di una società a ristretta base sociale poi estinta, impugnava davanti alla C.t.p. di Enna un avviso di accertamento ai fini IRPEF per il 2011, con cui l’Amministrazione finanziaria aveva ripreso a tassazione il maggior reddito derivante dalla presunzione di distribuzione degli utili extracontabili della società. Il ricorso era rigettato e l’appello della contribuente veniva respinto dalla C.t.r. della Sicilia.
Parallelamente, i successori della società impugnavano l’avviso di accertamento societario per IRES, IVA e IRAP del 2011. In primo grado il ricorso era accolto; la C.t.r. della Sicilia, su appello dell’Ufficio, lo rigettava. Entrambe le sentenze erano impugnate per cassazione e i ricorsi, per connessione oggettiva e pregiudizialità, sono stati riuniti.
La Motivazione della Corte
Il nodo centrale è la sorte degli atti impositivi emessi nei confronti di una società cancellata dal registro delle imprese il 24 ottobre 2012, quindi prima dell’entrata in vigore della disciplina sul differimento quinquennale. La C.t.r. aveva riconosciuto efficacia retroattiva all’art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175/2014, ritenendo valido il controllo tributario nel quinquennio anche per la società estinta.
La Corte ribalta l’impostazione. Richiamando il proprio consolidato orientamento (Sez. V n. 6743 del 2015, conforme Sez. VI-V n. 15648 del 2015 e Sez. VI-V n. 4536 del 2020), afferma che la norma non ha efficacia retroattiva: si applica solo alle cancellazioni richieste dal 13 dicembre 2014. La cancellazione della società era invece avvenuta due anni prima, con la conseguenza che il differimento non opera.
Sul versante della successione nei debiti sociali, la Corte richiama le Sezioni Unite n. 6070 del 2013: all’estinzione della società corrisponde un fenomeno successorio per cui l’obbligazione non si estingue ma si trasferisce ai soci, nei limiti di quanto riscosso in liquidazione o illimitatamente. Le Sezioni Unite n. 3625 del 2025 hanno poi precisato che, per configurare la responsabilità dei soci, l’Amministrazione finanziaria deve provare, in caso di contestazione, il presupposto dell’avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione; si tratta di condizione dell’azione attinente all’interesse ad agire, non alla legittimazione passiva.
La C.t.r. aveva motivato solo sulla retroattività della novella, senza valorizzare il profilo segnalato dall’Ufficio: l’avviso societario era stato emesso e notificato dopo la cancellazione, nei confronti dei soci quali successori, che in tale veste lo avevano impugnato. Su queste basi il secondo e il quarto motivo del ricorso societario sono accolti; il terzo e il quinto restano assorbiti.
Quanto al ricorso della socia, è accolto il secondo motivo, mentre il primo è inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse: nel giudizio di impugnazione dell’avviso emesso verso il socio non sussiste litisconsorzio necessario con la società, ma solo un nesso di pregiudizialità-dipendenza, e la doglianza sulla mancata riunione ha perso rilievo per effetto della riunione disposta in sede di legittimità.
Nota della Redazione
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