Motivazione apparente sull’onere probatorio della delega di firma (Cass. civ. Sez. V n. 18678 del 08.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sottoscrizione dell’avviso di accertamento, la questione relativa ai poteri e alla qualifica del firmatario, non proposta con l’atto di appello, costituisce motivo nuovo e non può essere introdotta per la prima volta nel giudizio di legittimità. Nel processo tributario, di struttura impugnatoria, opera il generale principio di conversione dei vizi in motivi di gravame: le nullità dell’atto impositivo, ove non dedotte con il ricorso originario e non riproposte in appello, non sono rilevabili d’ufficio. La contestazione sui requisiti di legittimazione del sottoscrittore si fonda su fatti costitutivi diversi dalla questione attinente alla qualifica dirigenziale conseguita in base alla sentenza n. 37 del 2015 della Corte costituzionale, cosicché la prima non può ritenersi implicitamente compresa nella seconda.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate notificava al contribuente un avviso di accertamento per Irpef relativo all’anno d’imposta 2010, con il quale recuperava a tassazione un reddito di capitale da partecipazione in una società di cui lo stesso era unico socio.
Il contribuente impugnava l’atto innanzi alla Commissione tributaria provinciale, che rigettava il ricorso. La decisione era confermata in appello. Avverso la sentenza di secondo grado il contribuente proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’omesso esame di un fatto decisivo e, in subordine, la violazione dell’art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973, per non aver il giudice di merito verificato i poteri del sottoscrittore dell’avviso.
La Motivazione della Corte
Il motivo è dichiarato inammissibile perché nuovo. La Corte ricostruisce anzitutto l’orientamento consolidato in tema di delega di firma: ai sensi dell’art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973 è irrilevante la mancata indicazione del nominativo del delegato e della durata della delega, essendo sufficiente l’indicazione della qualifica rivestita. In caso di contestazione specifica del contribuente, però, incombe sull’Amministrazione l’onere di provare i requisiti di legittimazione del sottoscrittore, anche per il principio di vicinanza alla prova, con documentazione producibile pure in secondo grado.
Il Collegio richiama quindi l’ulteriore principio per cui, una volta acquisita agli atti la delega, l’appartenenza del delegato alla carriera direttiva si presume: trattandosi di atto organizzativo interno all’ufficio, non disconosciuto dall’apparato che lo ha emanato, opera la presunzione dei requisiti soggettivi in capo al funzionario firmatario. Distinta è la questione degli atti sottoscritti da soggetti la cui qualifica dirigenziale sia stata conseguita illegittimamente per effetto della sentenza n. 37 del 2015 della Corte costituzionale: poiché la norma postula il titolo del funzionario di carriera direttiva e non la qualifica dirigenziale, tale pronuncia resta irrilevante sulla validità degli atti tributari.
Su questa base la Corte esclude che le due questioni siano confondibili: esse si fondano su fatti costitutivi diversi. Richiama poi il principio di conversione dei vizi in motivi di gravame, per cui le nullità non dedotte con il ricorso originario non possono essere rilevate d’ufficio né fatte valere per la prima volta in cassazione.
Nel caso concreto il contribuente non aveva proposto in appello la specifica questione sui poteri di delega. A fronte della sentenza di primo grado, che aveva accertato la produzione di documentazione idonea a dimostrare la regolarità della delega, egli aveva riproposto la sola doglianza relativa alla sottoscrizione da parte di incaricato di funzioni dirigenziali e non nominato a seguito di concorso pubblico. Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e raddoppio del contributo unificato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.