Definizione agevolata non provata e sopravvenuta carenza di interesse (Cass. civ. Sez. 5 n. 21819 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mera allegazione di aver aderito a una definizione agevolata delle liti fiscali pendenti, senza la produzione della domanda di definizione, dell’attestazione di ricezione da parte dell’Ufficio e della documentazione comprovante l’avvenuto pagamento delle somme dovute, non consente di dichiarare l’estinzione del giudizio per intervenuta definizione agevolata. La dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione, essendo venuta meno l’utilità concreta del provvedimento richiesto, determina una sopravvenuta carenza di interesse che rende il ricorso per cassazione inammissibile. Non sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, trattandosi di misura di natura eccezionale e sanzionatoria che impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici di rigetto e di inammissibilità o improcedibilità originarie dell’impugnazione.
Il Fatto
Il contribuente riceveva un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle entrate, per l’anno d’imposta 2008, determinava un reddito sintetico superiore a quello dichiarato, ai sensi dell’art. 38, commi 4 e ss., d.P.R. n. 600/1973. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso, mentre la Commissione tributaria regionale, accogliendo l’appello dell’Ufficio e rigettando quello incidentale del contribuente, riaffermava la validità dell’avviso impugnato. Il contribuente proponeva ricorso per cassazione affidandosi a tre motivi, censurando l’utilizzo retroattivo di voci di spesa introdotte da un decreto ministeriale successivo e l’omessa pronuncia in punto di sanzioni.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina in via preliminare l’istanza con cui il ricorrente, depositando memoria illustrativa, aveva chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per intervenuta definizione agevolata della lite. L’istanza non merita accoglimento: il contribuente non aveva allegato a quale delle varie “rottamazioni” avesse aderito, né prodotto la domanda di definizione agevolata con la relativa attestazione di ricezione da parte dell’Ufficio, né la documentazione comprovante il pagamento delle somme dovute. L’unico documento allegato, una “attestazione di pagamento” priva di firma e di riferimento all’atto impositivo o al giudizio, non era idoneo a dimostrare quanto sostenuto.
Tuttavia, la Corte rileva che il contribuente aveva dichiarato di non avere più interesse alla definizione del ricorso per cassazione, essendo venuta meno l’utilità concreta della decisione. Tale dichiarazione permette di pervenire comunque a una declaratoria di inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, senza bisogno di esaminare i motivi di censura proposti.
Le spese dell’intero giudizio vengono compensate in ragione dell’esito alterno dei giudizi di merito. La Corte esclude infine la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, richiamando il principio per cui la natura eccezionale e sanzionatoria di tale misura impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici di rigetto e di inammissibilità originaria dell’impugnazione, come affermato da Cass. 12/11/2015, n. 23175 e Cass. 28/05/2020, n. 10140.
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Nota della Redazione
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