Ricorso in cassazione inammissibile per motivi non confrontati con la sentenza impugnata (Cass. civ. Sez. V n. 18771 del 09.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi censurino direttamente l’atto impositivo anziché la sentenza impugnata, omettendo di confrontarsi con la parte motiva di quest’ultima. La specificità dei motivi impone di localizzare l’atto nel fascicolo del giudizio di merito, di allegarlo al ricorso e di trascriverne il contenuto essenziale. Ove la sentenza d’appello non si pronunci su una censura ritualmente proposta, il ricorrente deve dedurre la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. Il motivo che declami princìpi giurisprudenziali in modo astratto, senza contestualizzare i vizi denunciati, è inammissibile per genericità. La cancellazione del difensore dall’albo dei patrocinanti in Cassazione, dopo il deposito del ricorso, non produce l’interruzione del giudizio se la cancelleria comunichi tempestivamente al legale rappresentante la fissazione dell’udienza.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava alla società contribuente un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2014, con recupero di Ires e Iva. L’atto traeva origine da un processo verbale di constatazione redatto nei confronti di altra società, dal quale era emersa una mancata fatturazione verso vari clienti, tra cui l’odierna ricorrente.
Il ricorso della contribuente veniva rigettato in primo grado; la C.T.R. della Campania confermava la decisione. Proposto ricorso per cassazione affidato a dieci motivi, la contribuente censurava la sentenza d’appello sotto molteplici profili formali e sostanziali.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina in via preliminare una questione processuale: nelle more del giudizio, il difensore della ricorrente si è cancellato dall’albo degli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alla Suprema Corte. Il Collegio ritiene tuttavia il contraddittorio ritualmente costituito, poiché la cancellazione dopo il deposito del ricorso non ne determina l’interruzione e la cancelleria ha tempestivamente comunicato la fissazione dell’udienza al legale rappresentante della contribuente. Viene richiamata, sul punto, la sez. 3, ordinanza interlocutoria n. 11300 del 28/04/2023.
Nel merito, il ricorso è dichiarato complessivamente inammissibile. Il vizio comune a tutti i motivi è il difetto di autosufficienza: la ricorrente censura la legittimità dell’avviso di accertamento senza confrontarsi con la sentenza impugnata, senza localizzare gli atti nel fascicolo di merito, senza allegarli e senza trascriverne il contenuto essenziale nel ricorso.
Con riferimento al secondo motivo, la Corte precisa che la parte motiva della sentenza d’appello non affronta i vizi formali dell’avviso di accertamento: la ricorrente avrebbe dovuto dedurre la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. Il motivo, non correttamente formulato, è inammissibile.
I motivi quarto, quinto e sesto sono parimenti inammissibili perché aspecifici: censurano l’atto impositivo e non la sentenza, oppure evocano la violazione dell’art. 2729 cod. civ. senza confrontarsi con la decisione gravata. Il settimo si limita a declamare princìpi sull’onere della prova ex art. 2697 cod. civ. senza calarli nel caso concreto, non consentendo al Collegio di comprendere quali fatti non siano stati provati e per quale ragione.
I motivi ottavo, nono e decimo, volti a denunciare la carenza di motivazione, l’omessa pronuncia e la nullità della sentenza, sono formulati in modo totalmente astratto e non permettono di contestualizzare i vizi denunciati rispetto alla sentenza impugnata. La Corte ribadisce che l’oggetto del ricorso di legittimità è la sentenza d’appello, che deve essere attinta con censure specifiche. Il ricorso è dunque inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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