Ricorso in cassazione inammissibile se generico e non confrontato con la sentenza (Cass. civ. Sez. V n. 18774 del 09.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di legittimità il ricorso è inammissibile quando i motivi, lungi dal confrontarsi con la sentenza impugnata, censurano direttamente l’atto impositivo, oppure declamano principi di diritto in modo astratto senza calarli nella fattispecie. Il vizio di specificità impone al ricorrente di localizzare gli atti nel fascicolo di merito e di trascriverne il contenuto essenziale. La cancellazione del difensore dall’albo degli abilitati al patrocinio dinanzi alla Suprema Corte, intervenuta dopo il deposito del ricorso, non produce l’interruzione del giudizio, restando il contraddittorio ritualmente costituito ove la cancelleria abbia comunicato alla parte la fissazione dell’udienza.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava a una società contribuente due avvisi di accertamento, per gli anni d’imposta 2011 e 2012, in materia di Ires, Irap e Iva. Gli accertamenti muovevano da un processo verbale di constatazione redatto verso una diversa società, dal quale era emersa una mancata fatturazione verso vari clienti, tra cui l’odierna contribuente. La verifica veniva estesa alla posizione fiscale di quest’ultima per gli anni dal 2010 al 2014.
La C.T.P. di Benevento accolse il ricorso della contribuente. Su appello dell’Ufficio, la C.T.R. della Campania riformò la decisione di primo grado, rigettando l’originario ricorso. Avverso tale pronuncia la contribuente proponeva ricorso per cassazione, affidato a undici motivi; l’Agenzia svolgeva solo difese orali.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via preliminare una questione processuale: in occasione della comunicazione degli avvisi di udienza era emerso che il difensore della ricorrente si era cancellato dall’albo degli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alla Suprema Corte. Il Collegio ritiene tuttavia il contraddittorio ritualmente costituito, perché la cancellazione, intervenuta dopo il deposito del ricorso, non produce l’interruzione del giudizio di cassazione e la cancelleria aveva comunque comunicato al legale rappresentante della contribuente la fissazione dell’udienza.
Nel merito, la Corte esamina i soli motivi formalmente numerati e rubricati, escludendo le doglienze espresse in maniera generica. Il primo motivo, relativo al vizio di motivazione, è inammissibile per difetto di specificità: la ricorrente contesta genericamente la sentenza d’appello e richiama atti non localizzati nel fascicolo di merito e di cui non è riportato il contenuto essenziale.
Il secondo motivo è parimenti inammissibile. La Commissione di primo grado aveva rigettato l’eccezione di nullità degli avvisi per difetto di notifica; la contribuente avrebbe dovuto proporre appello incidentale sul punto, onere che non risulta assolto. Il terzo, il quinto e il sesto motivo sono inammissibili perché generici e astratti: non indicano quali fatti l’amministrazione non abbia provato, né quali rationes decidendi autonome sarebbero rimaste non impugnate, né i pretesi nova dedotti in appello.
Il quarto, il settimo e il nono motivo condividono il medesimo vizio: censurano direttamente l’avviso di accertamento senza confrontarsi con la sentenza impugnata, non allegando né localizzando gli atti nel fascicolo. L’ottavo motivo è inammissibile perché la sentenza impugnata non tratta affatto di accertamento induttivo né di deducibilità dei costi, ma di violazione degli obblighi in tema di Iva.
Infine, il decimo e l’undicesimo motivo, pur evocando princìpi giurisprudenziali sulla motivazione, non si confrontano con la sentenza e non consentono di contestualizzare i vizi denunciati. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della società alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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