Il difetto di autosufficienza del ricorso per cassazione in materia di accise: inammissibile il motivo che non riproduce gli atti e sollecita un nuovo giudizio di fatto (Cass. civ. Sez. 5 n. 8282 del 02.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per difetto di precisione e autosufficienza, il motivo di ricorso per cassazione che, anziché censurare specificamente il vizio di motivazione o la violazione di legge, solleciti un nuovo apprezzamento diretto di elementi circostanziali e documentali, volto a ottenere un più favorevole giudizio di fatto. L’inammissibilità sussiste anche quando il ricorrente ometta di riprodurre gli atti del procedimento amministrativo e giudiziale, come l’avviso di accertamento e il processo verbale di constatazione, che sono alla base della decisione impugnata. In materia di accise, la mancata tenuta del registro delle lavorazioni da parte del titolare del deposito fiscale legittima l’Ufficio a procedere all’accertamento secondo modalità che, applicando comunque tutti i cali normativamente previsti, non sono censurabili in sede di legittimità se immuni da vizi logici.
Il Fatto
All’esito di una verifica, l’Ufficio di Terni aveva contestato alla società, titolare di un deposito fiscale per la trasformazione di alcol etilico in sospensione d’imposta, diverse violazioni, tra cui deficienze di prodotto e superamento dei limiti legali di cali naturali e tecnici. Dopo l’annullamento in autotutela del primo avviso di pagamento, l’Ufficio aveva emesso un nuovo avviso ed un distinto atto di irrogazione della sanzione per l’accisa non versata.
Il giudizio di primo grado, che aveva accolto il ricorso della società avverso l’atto di irrogazione, era stato riformato dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Umbria, che aveva ritenuto la sentenza di prime cure affetta da motivazione apparente. La società ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La Corte ha scrutinato l’unico motivo, con cui si denunciava la violazione delle disposizioni in materia di cali naturali, tecnici e di lavorazione, nonché dell’art. 47 del d.lgs. n. 504 del 1995 in tema di sanzioni. La censura è stata giudicata inammissibile per la sua natura marcatamente “meritale”: il ricorrente non individuava specifiche violazioni di legge ma sollecitava un nuovo giudizio di fatto, tramite un diretto apprezzamento di elementi circostanziali e documentali, estraneo ai limiti del giudizio di legittimità.
Il motivo è stato ritenuto inammissibile anche per il difetto di autosufficienza, poiché non riproduceva né l’avviso di pagamento impugnato, né il processo verbale di constatazione, né gli altri atti fondamentali del procedimento amministrativo, con particolare riguardo al primo avviso annullato in autotutela. Tale omissione non è un mero formalismo, in quanto il giudice d’appello si era riferito proprio a quegli atti per rilevare che le doglianze in tema di cali erano già state esaminate in sede di autotutela.
La Corte ha inoltre escluso la manifesta infondatezza del ricorso, rilevando che il giudice d’appello aveva diffusamente motivato sia sulla considerazione dei cali nel passaggio dal primo al secondo avviso, sia sulle modalità di accertamento adottate dall’Ufficio. Tali modalità erano state rese necessarie dalla mancata tenuta del registro delle lavorazioni da parte della contribuente, che impediva un confronto tra giacenza fisica e contabile.
La società, non avendo adempiuto a tale obbligo regolamentare, non poteva dolersi delle modalità accertative adottate dall’Ufficio, consistenti nel considerare immesso in lavorazione quanto scaricato dal registro materie prime, applicando i cali previsti e confrontando il risultato con il prodotto imbottigliato. In definitiva, il ricorso è stato integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese e al pagamento della sanzione ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ..
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Nota della Redazione
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