Rimborso spese legali del dirigente assolto: prova dell’esborso e ricorso inammissibile (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 18873 del 10.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti conclusisi con il proscioglimento nel merito del dipendente, questi ha diritto di chiedere all’amministrazione di appartenenza il rimborso dell’eventuale maggior importo delle spese legali sostenute rispetto a quello liquidato dal giudice contabile, ma tale diritto presuppone l’avvenuto esborso in favore del difensore. Qualora la sentenza di merito si fondi su più ragioni autonome, l’omessa impugnazione di una sola di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso avverso le altre: l’eventuale accoglimento non incide sulla ratio non censurata, che continua a sorreggere la decisione. Il rilievo circa la mancata prova dell’esborso non è scalfito dalla deduzione del diverso orientamento giurisprudenziale.

Il Fatto

Il ricorrente è stato direttore generale di un istituto autonomo per le case popolari della provincia di Roma. Per tale incarico è stato convenuto davanti alla Corte dei conti, con altri dirigenti, per rispondere di un presunto danno erariale connesso alla mancata riscossione di canoni di locazione. La Sezione giurisdizionale ha prosciolto i convenuti e ha compensato le spese; in appello la Corte dei conti ha liquidato gli onorari di difesa per i due gradi.

Il dirigente ha poi agito davanti al Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, per il rimborso delle ulteriori somme dovute al proprio difensore. Il Tribunale ha accolto la domanda con sentenza n. 8716/2016. La Corte d’Appello di Roma, aderendo a un diverso orientamento di legittimità, ha riformato la decisione e ha condannato il ricorrente alle spese: non esisterebbe alcun diritto a un’integrazione della liquidazione operata dal giudice contabile e mancherebbe comunque la prova dell’esborso ulteriore. Da qui il ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente lamenta la violazione delle norme che attribuiscono al dipendente prosciolto il diritto al rimborso delle spese legali e richiama l’orientamento più favorevole delle Sezioni Unite del 2011 e, da ultimo, la pronuncia delle Sezioni Unite del 2024, che riconosce al dipendente il diritto di chiedere il maggior importo davanti al giudice del rapporto di lavoro.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile muovendo da un dato processuale. La sentenza impugnata poggia su una duplice ratio decidendi. La Corte territoriale ha accolto l’appello sul presupposto di diritto della pronuncia del 2013, secondo cui spetta esclusivamente al giudice contabile liquidare le spese di difesa senza possibilità di successiva integrazione in separata sede, e ha aggiunto che non vi era comunque alcuna prova dell’esborso delle somme ulteriori rispetto a quelle già liquidate.

Quest’ultimo rilievo costituisce una ragione autonoma, logicamente e giuridicamente idonea a sorreggere la decisione. Secondo il consolidato principio in tema di impugnazioni, richiamato con le pronunce delle Sezioni Unite del 2013 e della Cassazione del 2016 e del 2017, se la sentenza di merito si fonda su più ragioni indipendenti, l’omessa censura di una sola di esse determina l’inammissibilità, per difetto di interesse, anche del ricorso proposto avverso le altre, perché l’eventuale accoglimento non inciderebbe sulla ratio non impugnata.

Nel caso concreto, il diritto invocato è configurato dalla legge come rimborso: esso presuppone, a monte, l’avvenuto pagamento delle somme di cui si chiede la restituzione. Il ricorrente non ha contestato l’accertamento sulla mancata prova dell’esborso, ma ha discusso in punto di diritto la spettanza dell’integrazione. I motivi, per la loro stessa impostazione, non toccano l’accertamento di fatto e non possono scalfire la decisione.

Il richiamo all’orientamento difforme non è quindi sufficiente: la sentenza impugnata resta comunque fondata sulla ragione non censurata. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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