Aliquota contributiva università non statali al 26,20% fino al 2020 (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13596 del 10.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di contribuzione previdenziale per il trattamento di quiescenza dei professori e ricercatori delle università non statali, la parificazione dell’aliquota contributiva a quella prevista per le corrispondenti categorie del personale delle università statali, fissata nella misura del 33%, opera esclusivamente a decorrere dal 1° gennaio 2021, ai sensi dell’art. 1, comma 565, della legge n. 178/2020. Per i periodi anteriori, le università non statali conservano il diritto ad applicare l’aliquota ridotta del 26,20%, in forza del regime speciale di cui all’art. 4 della legge n. 243/1991 e all’art. 2, comma 2, della legge n. 335/1995, che mantengono ferme le aliquote vigenti in attesa dell’esercizio della delega legislativa per l’armonizzazione dei regimi pensionistici. Le contribuzioni versate sulla base di tale minore aliquota per i periodi anteriori al 2021 restano acquisite alla gestione e conservano piena efficacia ai fini delle prestazioni.
Il Fatto
L’Università Europea di Roma proponeva domanda giudiziale per sentir accertare la correttezza dell’aliquota contributiva versata alla gestione C.P.T.S. per il personale docente e ricercatore, con conseguente annullamento delle note di rettifica con cui l’INPS pretendeva l’applicazione di un’aliquota superiore. Il Tribunale di Roma accoglieva la domanda, ritenendo applicabile la minore aliquota del 26,20% in difetto dell’esercizio, nel periodo considerato, delle deleghe legislative conferite al Governo. La Corte d’appello di Roma confermava la decisione, escludendo che lo Statuto dell’Ateneo potesse autodeterminare le aliquote di finanziamento contributivo. Avverso tale sentenza l’INPS proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 4, commi 1 e 2, della legge n. 243/1991 e dell’art. 2, comma 2, della legge n. 335/1995.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo succedutosi in materia, rilevando come l’art. 4 della legge n. 243/1991 abbia previsto l’applicazione, ai professori e ricercatori delle università non statali, della disciplina sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili dello Stato, subordinandola all’adozione di una apposita norma statutaria e imponendo il versamento di una contribuzione complessiva, risultante dalla somma della ritenuta a carico del personale e di un contributo datoriale pari al doppio della stessa.
La successiva legge n. 335/1995, pur istituendo la gestione separata presso l’INPDAP, ha confermato il regime speciale per le categorie di personale non statale, stabilendo che, in attesa dell’attuazione della delega legislativa per l’armonizzazione dei regimi pensionistici, restano ferme le aliquote contributive vigenti. La delega, prevista dai commi 22 e 23 dell’art. 4, non è stata tuttavia esercitata, sicché sono rimaste distinte le aliquote per le università statali e per quelle non statali.
Solo con l’art. 1, comma 565, della legge n. 178/2020 il legislatore ha disposto che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l’aliquota contributiva di finanziamento del trattamento di quiescenza per i professori e ricercatori delle università non statali sia pari a quella in vigore per le corrispondenti categorie del personale delle università statali, richiamando espressamente il comma 1 dell’articolo 4 della legge n. 243/1991.
La Corte ha quindi valorizzato il contenuto del secondo e terzo periodo del comma 565, evidenziando come la norma confermi l’efficacia delle contribuzioni versate per i periodi anteriori all’entrata in vigore sulla base delle aliquote inferiori, e come la copertura degli oneri differenziali derivanti dalla minore aliquota contributiva rispetto all’aliquota di computo sia posta a carico del bilancio dello Stato. Tale previsione, ad avviso del Collegio, conferma la presupposta scelta legislativa di ritenere pienamente efficaci i versamenti effettuati fino al 2020, dimostrando la natura innovativa e non retroattiva della parificazione delle aliquote. Alla luce di tali argomentazioni, la Corte ha rigettato il ricorso dell’INPS, compensando integralmente le spese del giudizio in ragione della complessità e novità delle questioni trattate.
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Nota della Redazione
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