Accollo interno o esterno: decisiva la volontà delle parti (Cass. civ. Sez. 2 n. 2859 del 09.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel modello tipizzato dall’art. 1273 c.c., l’accollo è quello esterno, strutturato secondo lo schema del contratto a favore di terzo: l’accollatario può aderirvi, rendendo irrevocabile la stipulazione in suo favore e manifestando la volontà di liberare o non liberare l’accollato. La qualificazione di una convenzione come accollo interno o accollo esterno non può fondarsi su presunzioni, né sulla mera assenza di clausole espresse di apertura ai terzi o di notifica con richiesta di adesione. Il giudice deve applicare i criteri di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., incluso il comportamento complessivo delle parti anche successivo alla conclusione del contratto, eventualmente confermato dalla volontà di adesione manifestata dal terzo creditore. Non è necessaria l’indicazione specifica del creditore e dell’importo del credito, essendo sufficiente la loro determinabilità anche per relationem.
Il Fatto
Un avvocato, titolare di un decreto ingiuntivo per il pagamento di propri compensi professionali, vedeva accolta l’opposizione proposta dal debitore ingiunto. Il Tribunale, in composizione collegiale, qualificava la conciliazione giudiziale transattiva intercorsa tra il debitore e altri soggetti come accollo interno, non produttivo di effetti nei confronti del creditore terzo, revocando il decreto. Il professionista proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’erronea interpretazione della convenzione e contestando la qualificazione operata dal giudice di merito.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha innanzitutto esaminato il motivo relativo alla dedotta improcedibilità dell’opposizione, proposta con citazione notificata tempestivamente ma iscritta a ruolo dopo la scadenza del termine di cui all’art. 641 c.p.c. Richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 758 del 2022, la Corte ha chiarito che la sanatoria è piena ove la citazione sia stata notificata entro il termine, restando ferme solo le decadenze maturate secondo il rito erroneamente prescelto.
Nel merito, il Collegio ha riconosciuto la fondatezza delle censure in tema di qualificazione dell’accollo. L’ordinanza impugnata aveva valorizzato la mancanza di una clausola di apertura ai terzi, la mancata notifica con richiesta di adesione e l’omessa indicazione del creditore e dell’importo. La Cassazione ha escluso che tali elementi siano indispensabili per configurare l’accollo esterno, richiamando la giurisprudenza che individua nell’adesione del terzo il discrimine decisivo.
Il giudice di merito, inoltre, aveva estrapolato alcune clausole dal contesto complessivo dell’atto, ignorando la connessione tra le diverse pattuizioni. La Corte ha censurato questa metodologia, ricordando che il senso letterale della singola previsione è insufficiente e che la comune intenzione delle parti emerge solo attraverso l’interpretazione complessiva delle clausole e la valutazione del comportamento successivo.
L’ordinanza impugnata non aveva considerato la condotta delle parti: la comunicazione dell’accollo al creditore ad opera dell’accollata, le successive missive dell’accollante che invitavano il professionista a rivolgersi a lui e l’adesione non liberatoria manifestata dal creditore terzo. La Corte ha cassato l’ordinanza con rinvio, affermando il principio secondo cui, per stabilire se la convenzione integri un accollo interno o esterno, il giudice deve applicare i criteri ermeneutici, incluso il comportamento complessivo delle parti volto ad aprire l’accordo all’adesione dei terzi.
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Nota della Redazione
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