Mansioni superiori nel pubblico impiego contratto: il giudizio trifasico non è aggirabile dal richiamo al mero inquadramento (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 7018 del 24.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di ammissione al passivo per il pagamento di differenze retributive legate allo svolgimento di mansioni superiori è sostanzialmente diversa da quella volta a ottenere un superiore inquadramento, preclusa dall’art. 52, commi 1 e 5, d.lgs. n. 165/2001. Il giudice di merito, nel valutare la prima, è tenuto a compiere un’operazione di sussunzione su base trifasica: verifica delle caratteristiche dell’inquadramento posseduto, delle caratteristiche del livello in ragione del quale è calibrata la domanda e raffronto delle une e delle altre con le attività in concreto svolte. Tale operazione deve essere svolta analiticamente, alla luce della contrattazione collettiva ratione temporis applicabile, che il giudice può e deve conoscere d’ufficio, e senza confondere i requisiti di inquadramento con le regole di accertamento dello svolgimento di mansioni superiori.
Il Fatto
La Corte di Cassazione era chiamata a pronunciarsi sul ricorso proposto da una lavoratrice avverso il decreto del Tribunale di Roma che aveva rigettato la sua opposizione allo stato passivo della procedura di liquidazione coatta amministrativa dell’Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana.
La ricorrente, formalmente inquadrata nell’Area A, posizione A2, del sistema di classificazione del CCNL per il personale non dirigente degli enti pubblici economici, chiedeva l’ammissione al passivo in via privilegiata per il pagamento delle differenze retributive che asseriva dovute per aver svolto, in concreto, mansioni superiori di autista soccorritore e poi di autista di prossimità, riconducibili all’Area B, posizione B1. Il Tribunale, richiamando un precedente arresto di legittimità, aveva respinto l’opposizione rilevando che la contrattazione integrativa non aveva operato una trasposizione automatica della figura dall’Area A all’Area B e che la lavoratrice non aveva provato di aver svolto mansioni connotate da un maggior grado di professionalità.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo il motivo fondato, richiamandosi a un filone giurisprudenziale ormai consolidato che muove da un precedente del 2022. La Corte ha evidenziato come la domanda proposta dalla lavoratrice non fosse finalizzata al riconoscimento di un superiore inquadramento, bensì al solo pagamento delle differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori, una pretesa meramente economica che non collide con il divieto di progressioni automatiche previsto dall’art. 52 d.lgs. n. 165/2001.
Il decreto impugnato è stato censurato per aver fondato il rigetto su un richiamo pedissequo all’arresto del 2019, il quale, nel caso concreto ivi esaminato, aveva respinto una domanda di inquadramento superiore, non una domanda di differenze retributive. La Corte ha stigmatizzato la confusione operata dal Tribunale tra i requisiti di inquadramento e le regole di accertamento dello svolgimento di mansioni superiori, che avrebbe richiesto un giudizio trifasico compiuto e non meramente apodittico.
La Corte ha precisato che l’operazione di sussunzione andava svolta enucleando le declaratorie dei livelli da raffrontare per ciascuna tornata di contrattazione collettiva applicabile al rapporto di lavoro — sia per il periodo ricadente nella contrattazione anteriore al 2006/2009 sia per quello successivo — senza limitarsi a un generico riferimento alla “maggior quota di professionalità” dell’Area B, ma valutando in concreto le mansioni svolte dalla lavoratrice, anche in termini di abitualità e prevalenza, con un giudizio non solo quantitativo ma anche qualitativo. Il giudice di merito, nella nuova valutazione, dovrà tener conto che i contratti collettivi sono conoscibili d’ufficio.
Infine, la Corte ha dichiarato inammissibili le deduzioni relative alla prescrizione, sollevate solo in sede di legittimità su una questione rimasta assorbita nel giudizio di merito, in mancanza di una statuizione sul punto. Il decreto è stato quindi cassato con rinvio al Tribunale di Roma, in diversa composizione, per una nuova valutazione che si conformi ai principi sopra richiamati.
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Nota della Redazione
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