Mansioni superiori e differenza retributiva tra qualifica spettante e retribuzione goduta (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 18877 del 10.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di pubblico impiego contrattualizzato, il diritto al compenso per lo svolgimento di fatto di mansioni superiori, ex art. 52, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001, non è condizionato alla legittimità dell’assegnazione, alla sussistenza di un provvedimento formale, né alle previsioni dei contratti collettivi. La differenza di trattamento economico dovuta al lavoratore va calcolata tra i trattamenti economici iniziali previsti per le due qualifiche, e non tra quanto normativamente stabilito per la qualifica superiore e quanto concretamente versato al singolo dipendente. La clausola contrattuale che richiama solo i commi 2, 3 e 4 della disciplina generale non è applicabile all’ipotesi di assegnazione illegittima di cui al comma 5. Il riconoscimento di tale differenza non integra un’ingiustificata locupletazione, perché il maggiore importo si giustifica con lo svolgimento di mansioni riconducibili alla categoria superiore.

Il Fatto

Un dipendente di una azienda regionale per l’emergenza sanitaria, inquadrato in categoria BS5, agisce per ottenere differenze retributive, assumendo di aver svolto di fatto mansioni superiori di categoria C. Il Tribunale riconosce lo svolgimento delle mansioni e pronuncia condanna generica al pagamento delle differenze, senza statuizione sul quantum. La pronuncia è confermata in appello senza che siano affrontati i criteri di liquidazione.

Il lavoratore ottiene poi un decreto ingiuntivo per la liquidazione del credito. L’azienda propone opposizione e appello, accolto: la Corte d’Appello revoca il decreto, rilevando che le mansioni erano state svolte senza provvedimento formale e fuori dalle ipotesi di legittima attribuzione, e applicando il solo art. 52, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001. Propone ricorso per cassazione il dipendente, resiste l’azienda con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal rilievo che il diritto al compenso per mansioni superiori non è subordinato ai presupposti di legittimità dell’assegnazione né alle previsioni dei contratti collettivi, perché una diversa lettura contrasterebbe con il principio di art. 36 Cost. Tale orientamento è confermato da Cass. n. 14775 del 2010, Cass. n. 18808 del 2013, Cass. n. 2102 del 2019 e Cass. n. 14808 del 2020. Il diritto trova un unico limite nelle ipotesi di espletamento all’insaputa o contro la volontà dell’ente, di collusione fraudolenta o di illiceità per contrasto con norme fondamentali, secondo Cass. n. 24266 del 2016, ribadito da Cass. n. 22958 del 2024.

La questione centrale riguarda l’art. 28 del c.c.n.l. Sanità del 7 aprile 1999. Il comma 6 prevede che il dipendente assegnato alle mansioni superiori ha diritto alla differenza tra i trattamenti economici iniziali delle due posizioni, ferma restando l’anzianità maturata. Il comma 7 rinvia alla disciplina generale del T.U., oggi rappresentata dall’art. 52 del d.lgs. n. 165/2001.

La Corte distingue le due ipotesi dell’art. 52: quella del comma 2, legittima perché temporanea e giustificata da obiettive esigenze di servizio, e quella del comma 5, non consentita perché avvenuta fuori da tali ipotesi. Nel caso concreto ricorre la seconda, essendo l’assegnazione avvenuta per un lungo periodo pluriennale. Ne segue che l’art. 28, comma 6, del c.c.n.l. non trova diretta applicazione, perché integra solo la disciplina dei commi 2, 3 e 4, mentre il comma 5 non è richiamato.

Il comma 5 dell’art. 52 attribuisce al lavoratore la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore, con implicito riferimento al trattamento già menzionato nel comma 4. L’interpretazione della Corte d’Appello — che confronta il trattamento per la qualifica superiore con quanto concretamente corrisposto al lavoratore — è erronea: la differenza va calcolata tra previsioni normative astratte, cioè tra i trattamenti iniziali delle due qualifiche. Diversamente si legittimerebbe l’assegnazione di fatto di mansioni superiori senza differenza retributiva, aggirando l’obbligo di copertura dei posti vacanti. Non vi è locupletazione ingiustificata, perché il maggiore importo remunera mansioni della categoria superiore.

La Corte richiama, per differenza, la diversa disciplina speciale degli assistenti amministrativi scolastici, ritenuta costituzionalmente legittima (Corte cost. n. 71/2021 e Corte cost. ord. n. 78/2024). Il primo motivo è accolto, assorbito il secondo sull’intervenuto giudicato. La causa è decisa nel merito, ex art. 384 cod. proc. civ., con condanna dell’azienda al pagamento in favore del lavoratore della somma di euro 11.536,06 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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