Notifica diretta dell’ingiunzione fiscale e perfezionamento per compiuta giacenza (Cass. civ. Sez. V n. 18880 del 10.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di riscossione delle imposte, la notifica dell’ingiunzione di pagamento eseguita dal concessionario mediante invio diretto di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell’art. 26, comma 1, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è regolata dalle norme sul servizio postale ordinario e non da quelle della legge 20 novembre 1982, n. 890. Ne consegue che, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, il perfezionamento si produce, per applicazione analogica dell’art. 8, comma 4, legge n. 890/1982, decorsi dieci giorni dal rilascio dell’avviso di giacenza, senza che sia necessaria la prova della comunicazione di avvenuto deposito. La notificazione non richiede la redazione di una relata, essendo l’avviso di ricevimento assistito dall’efficacia probatoria di cui all’art. 2700 cod. civ.

Il Fatto

Il contribuente impugnava una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria emessa dalla concessionaria della riscossione per un importo superiore a sessantamila euro, derivante da un’ingiunzione di pagamento per la TARSU relativa a una annualità, dopo la decadenza dalla rateizzazione. Deduceva l’omessa o irregolare notifica dell’atto prodromico e la prescrizione del credito tributario.

La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso; la Commissione tributaria regionale confermava, ritenendo regolare la notifica per compiuta giacenza e tempestiva l’interruzione della prescrizione. Il contribuente ricorreva per cassazione con due motivi, deducendo l’omessa pronuncia su tre pagamenti parziali e l’errata applicazione della disciplina sulla notifica.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo quanto all’eccezione di pagamento parziale. Il ricorso è carente di autosufficienza: non indica in quale atto del giudizio di merito l’eccezione sarebbe stata proposta. Le questioni non trattate nella sentenza impugnata non possono essere prospettate per la prima volta in sede di legittimità.

Quanto alla notifica, la Corte ricorda che, ai sensi dell’art. 26, comma 1, d.P.R. n. 602/1973, vigente ratione temporis, la cartella di pagamento — e, per la comune funzione di atto prodromico dell’esecuzione forzata, anche l’ingiunzione — può essere notificata mediante invio diretto di raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario.

In questa ipotesi la notifica si perfeziona alla data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente, senza necessità di apposita relata, perché l’attestazione dell’agente postale è assistita dall’efficacia probatoria dell’art. 2700 cod. civ.

Il punto centrale riguarda il mancato recapito. Il regolamento del servizio postale ordinario non prevede l’invio della raccomandata informativa del deposito, a differenza dell’art. 7 legge n. 890/1982, ma solo il rilascio dell’avviso di giacenza. La regola sul momento perfezionativo va dunque mutuata in via analogica dall’art. 8, comma 4, legge n. 890/1982: la notifica si ha per eseguita decorsi dieci giorni dal rilascio dell’avviso, ovvero dalla data del ritiro, se anteriore.

Nella specie, l’avviso di ricevimento attestava l’immissione dell’avviso in cassetta e la spedizione della comunicazione di avvenuto deposito in pari data. La notifica è stata correttamente ritenuta perfezionata al decorso del decimo giorno. Il secondo motivo, che lamentava la mancata produzione della raccomandata informativa, è infondato: non era necessaria la prova di un adempimento cui l’agente postale non era tenuto, essendo sufficiente l’attestazione del rilascio dell’avviso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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