Contributi previdenziali università non statali: resta ferma sino al 2020 l’aliquota ridotta (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 15459 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 1, comma 565, della legge n. 178/2020 ha natura innovativa e non interpretativa, sicché la parificazione dell’aliquota contributiva di finanziamento del trattamento di quiescenza dei professori e ricercatori delle università non statali legalmente riconosciute a quella in vigore per le medesime categorie di personale delle università statali opera esclusivamente a decorrere dal 1° gennaio 2021. Per i periodi anteriori, le contribuzioni versate sulla base del regime speciale previsto dall’art. 4, comma 2, della legge n. 243/1991 (aliquota del 26,20%) restano acquisite e conservano piena efficacia ai fini delle prestazioni previdenziali, con copertura dei relativi oneri a carico del bilancio dello Stato.
Il Fatto
L’Università Europea di Roma, università non statale legalmente riconosciuta, convenne in giudizio l’I.N.P.S. chiedendo l’accertamento della correttezza dell’aliquota contributiva versata alla gestione C.T.P.S. per il proprio personale docente e ricercatore, contestando le note di rettifica con cui l’Istituto aveva preteso l’applicazione dell’aliquota del 33% per il periodo compreso tra aprile 2017 e marzo 2018.
Il Tribunale accolse la domanda dell’ateneo, ritenendo che la delega legislativa di cui all’art. 2, comma 22, della legge n. 335/1995 non fosse mai stata esercitata e che, pertanto, l’aliquota applicabile restasse quella del 26,20%. La Corte d’Appello di Roma, investita del gravame dall’I.N.P.S., confermava la decisione. Avverso tale sentenza l’Istituto ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione delle norme succedutesi in materia, in particolare dell’art. 1, comma 565, della legge n. 178/2020, che avrebbe natura interpretativa.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, nel ricostruire il quadro normativo, rammenta che l’art. 4, comma 1, della legge n. 243/1991 ha esteso ai docenti e ricercatori delle università non statali la disciplina sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili dello Stato, subordinatamente all’adozione di una modifica statutaria. Il comma 2 della medesima disposizione ha però introdotto un regime speciale e derogatorio per la contribuzione, ancorandola alla misura fissata dall’art. 13 della legge n. 177/1976 e successive modificazioni, da ultimo pari al 26,20% della base imponibile.
La successiva legge n. 335/1995, pur disponendo l’iscrizione alla gestione separata dei trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato di tutte le categorie di personale i cui trattamenti sono a carico del bilancio statale, ha confermato per le amministrazioni non statali la permanenza delle aliquote previgenti, in attesa dell’attuazione della delega di armonizzazione prevista ai commi 22 e 23, delega rimasta inesercitata per lungo tempo.
Solo con l’art. 1, comma 565, della legge n. 178/2020 il legislatore ha disposto la parificazione dell’aliquota contributiva tra università statali e non statali, ma espressamente “a decorrere dal 1° gennaio 2021”. La norma ha natura innovativa e non retroattiva, come confermato dal secondo periodo del medesimo comma, laddove stabilisce che restano acquisite e conservano efficacia le contribuzioni versate per i periodi anteriori all’entrata in vigore della disposizione. Il terzo periodo, infine, copre i maggiori oneri derivanti per l’ente previdenziale dalla differenza tra aliquota contributiva ridotta e aliquota di computo, mediante apposito stanziamento dal bilancio dello Stato.
La Corte conclude che, sino a tutto il 2020, permaneva per le università non statali il diritto di avvalersi dell’aliquota inferiore, sicché i versamenti effettuati dall’ateneo nel periodo oggetto di rettifica risultano corretti. Il ricorso dell’I.N.P.S. è pertanto infondato e viene rigettato, con compensazione delle spese del giudizio di legittimità per la complessità e la novità delle questioni trattate.
Nota della Redazione
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