Cessione di azienda e litisconsorzio necessario tra cedente e cessionario (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 8782 del 02.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio promosso dal lavoratore per accertare l’esistenza del rapporto di lavoro con il datore cedente e negarne la titolarità in capo al cessionario, o viceversa, non sussiste litisconsorzio necessario tra cedente e cessionario. Il lavoratore non deduce un rapporto plurisoggettivo né una situazione di contitolarità, ma tende a conseguire un’utilità rivolgendosi a una sola persona, ossia il vero datore di lavoro. L’accertamento negativo del rapporto non azionato avviene senza efficacia di giudicato e l’eventuale contrasto tra giudicati è bilanciato dalle esigenze di economia e speditezza processuale. Ne consegue che, in ipotesi di cause scindibili, l’invalidità della citazione nei confronti di taluno degli intimati non vizia l’atto nelle parti in cui ha raggiunto il suo scopo, in applicazione del principio di conservazione degli atti processuali validamente compiuti.
Il Fatto
Il lavoratore aveva allegato di aver prestato attività alle dipendenze di una società, di essere stato licenziato e immediatamente riassunto da una seconda società, continuando a lavorare senza soluzione di continuità nello stesso stabilimento. Quest’ultima, dopo una procedura di mobilità conclusa con accordo sindacale, gli aveva intimato il licenziamento. Prima di tale intimazione, gli altri dipendenti posti in mobilità erano stati assunti da una terza società.
Il lavoratore aveva quindi chiesto accertarsi, previa declaratoria di nullità o illegittimità del licenziamento, l’avvenuta cessione di azienda e la prosecuzione del rapporto con la società cessionaria, con condanna delle società al risarcimento dei danni e al pagamento delle retribuzioni non percepite. Il tribunale aveva dichiarato improponibile la domanda perché la società cedente, che aveva intimato il licenziamento, era stata cancellata dal registro delle imprese e la notifica era stata eseguita nei confronti del liquidatore anziché dei soci. La Corte d’appello aveva confermato, ravvisando un litisconsorzio necessario nei confronti della cedente.
La Motivazione della Corte
Investita del ricorso, la Corte esamina il motivo con cui si censura l’affermazione del litisconsorzio necessario tra cedente e cessionarie. La questione riguarda la corretta applicazione degli artt. 101, 102 e 103 cod. civ. in relazione all’art. 2112 cod. civ., oltre agli artt. 102 e 112 cod. proc. civ. sul piano processuale.
Sotto il primo profilo, la Corte richiama il principio per cui, in ipotesi di cause scindibili, se l’attore conviene validamente in giudizio alcune parti e altre no, la citazione resta valida nei confronti delle parti ritualmente evocate. L’invalidità della citazione verso taluno degli intimati non vizia l’atto nelle parti in cui ha raggiunto il suo scopo. Opera il principio di conservazione degli atti processuali validamente compiuti, come affermato da Cass. n. 79 del 1964.
Sotto il secondo profilo, con specifico riferimento al trasferimento di azienda, la Corte consolida un orientamento più recente. Nel giudizio promosso dal lavoratore per affermare l’esistenza del rapporto con il cedente e negare quello con il cessionario, o viceversa, non sussiste litisconsorzio necessario. Il lavoratore non deduce un rapporto plurisoggettivo né una contitolarità, ma mira a ottenere un’utilità rivolta verso un solo soggetto, il vero datore di lavoro. L’accertamento negativo dell’altro rapporto avviene senza efficacia di giudicato e l’eventuale contrasto tra giudicati è compensato dalle esigenze di economia e speditezza processuale. In tal senso si richiamano Cass. n. 13171 del 2009, Cass. n. 4130 del 2014, Cass. n. 11420 del 2018 e Cass. n. 438 del 2021.
La Corte conclude pertanto che la Corte d’appello ha errato nel confermare l’improponibilità della domanda, nonostante la costituzione delle cessionarie e la richiesta del ricorrente di accertare il proprio diritto nei confronti delle parti ritualmente citate. L’accoglimento del primo motivo assorbe il secondo, proposto in via subordinata. La sentenza è cassata con rinvio alla medesima Corte d’appello, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.
Nota della Redazione
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