Definizione agevolata 2022, scomputabili le somme versate per le sanzioni (Cass. civ. Sez. V n. 18916 del 10.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nella definizione agevolata delle controversie tributarie disciplinata dalla legge n. 197/2022, dall’importo dovuto si scomputano tutte le somme versate a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio e poste a fondamento del contenzioso che si intende definire. La clausola di scomputo opera anche per gli importi corrisposti a titolo di definizione agevolata delle sanzioni ex d.lgs. n. 472/1997. La disciplina del 2022, in quanto lex specialis e posteriore, deroga alla disposizione premiale sulle sanzioni, che resta compatibile: accedendo a quest’ultima, le somme escono dal contenzioso e divengono irripetibili, ma non perdono la qualità di importi versati in costanza di controversia. L’interpretazione contraria determinerebbe un trattamento deteriore del contribuente che abbia già pagato rispetto a chi non abbia versato nulla.
Il Fatto
Un professionista era stato sottoposto a controllo per più anni di imposta. L’attività di verifica aveva riguardato anche i rapporti bancari intestati al coniuge, con contestazione di compensi fatturati e certificati ma non dichiarati, di accrediti non giustificati e di costi indebitamente dedotti. L’istanza di accertamento con adesione non aveva avuto esito fruttuoso.
Il contribuente aveva ottenuto parziale accoglimento in primo grado, in particolare sulla duplicazione della ripresa sui compensi non dichiarati. L’appello principale dell’Ufficio e quello incidentale della parte erano stati rigettati, con conferma della decisione di prossimità. La domanda di definizione agevolata era stata respinta, e il relativo diniego era stato impugnato in unico grado davanti alla Corte.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina in via preliminare il ricorso contro il diniego di condono, perché un eventuale accoglimento assorbe ogni altra questione e comporta l’estinzione del giudizio principale. L’ordine logico delle questioni è quindi imposto dalla stessa potenziale efficacia assorbente del mezzo.
Il motivo denuncia violazione dell’art. 1, comma 197, legge n. 197/2022, disposizione analoga all’art. 6, comma nono, d.l. n. 119/2018 e all’art. 17 d.lgs. n. 472/1997. La censura contesta l’indeducibilità, dal calcolo per la definizione agevolata, delle somme corrisposte in costanza di controversia per la definizione agevolata delle sanzioni.
La questione è già stata vagliata dalla Corte, che intende dare continuità all’orientamento espresso anche da Cass. T. n. 2378/2023. La norma stabilisce che dagli importi dovuti si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. A differenza di precedenti disposizioni clemenziali, la novella del 2022 consente di computare tutte le somme comunque versate nel corso del giudizio.
La disciplina del 2022, come quella del 2018, è lex specialis posteriore e deroga alla disposizione premiale del d.lgs. n. 472/1997, che consente di definire le sanzioni con un abbuono dei due terzi. Le due discipline non sono incompatibili, perché una contiene l’altra: le somme versate per la definizione delle sanzioni escono dal contenzioso e divengono irripetibili, ma restano importi corrisposti in ragione della controversia che si vuole definire.
All’argomento letterale si affianca quello logico-sistematico. Il contribuente che abbia pagato, pur in misura ridotta, le sanzioni non potrebbe computarle e subirebbe un trattamento deteriore rispetto a chi non ha versato nulla, poiché entrambi sarebbero tenuti alla stessa somma. La conseguenza iniqua impone la soluzione conforme ai canoni degli artt. 3, 53 e 97 Cost. Il ricorso è pertanto accolto e il giudizio principale è dichiarato estinto, con spese a carico di chi le ha anticipate.
Nota della Redazione
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