Prova ammessa d’ufficio e onere del termine per prova contraria (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 18912 del 10.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Quando il giudice ammette d’ufficio un mezzo di prova ai sensi dell’art. 421, comma 2, cod. proc. civ., la facoltà di (contro)deduzione probatoria riservata alle parti si estrinseca nella richiesta del termine perentorio di cinque giorni previsto dall’art. 420, comma 6, cod. proc. civ. Ove la parte non si avvalga di tale facoltà, né formuli prova contraria, né chieda la revoca del provvedimento ammissivo, il giudice non viola il principio del contraddittorio per la mancata assegnazione del termine. Il ricorso per cassazione che denunci la nullità processuale per tale omissione deve allegare e dimostrare, a pena di inammissibilità, che la parte interessata aveva inteso avvalersi del diritto di controdedurre, chiedendo l’assegnazione del termine. Il silenzio della parte equivale ad accettazione del provvedimento giudiziale di ammissione.

Il Fatto

La Corte d’appello di Bologna ha rigettato il gravame proposto da una società nella controversia che la vedeva opposta all’I.N.P.S. e all’I.N.A.I.L. in materia di accertamento negativo del debito contributivo e di opposizione ad avvisi di addebito e cartelle esattoriali. La questione riguardava l’abuso della voce «trasferta Italia» nelle buste paga e l’inquadramento di alcuni lavoratori come subordinati, nonostante il formale ricorso al contratto di lavoro intermittente.

Il Tribunale di Ferrara aveva rigettato le domande in parte qua. La società ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, illustrato da memoria. L’I.N.A.I.L. ha resistito con controricorso; l’I.N.P.S. è rimasto intimato. Il collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza al termine previsto dall’art. 380-bis.1, ultimo comma, cod. proc. civ.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente ha lamentato la violazione degli artt. 420, commi da quinto a settimo, e 421 cod. proc. civ., del diritto di difesa e dell’art. 24 Cost. Il giudice di primo grado, all’esito dell’escussione testimoniale, aveva ordinato all’I.N.A.I.L. di esibire i fogli presenza visionati dagli ispettori e, contestualmente, aveva fissato l’udienza di discussione con termine per note difensive, senza però concedere il termine perentorio per dedurre i mezzi di prova resi necessari dall’ammissione d’ufficio.

La Corte ha dato continuità all’orientamento secondo cui l’esigenza di garantire alle parti la possibilità di controdedurre sui capitoli formulati d’ufficio e di indicare altri testi in prova contraria, assicurata dal rinvio all’art. 420, comma 6, cod. proc. civ., si traduce in una facoltà processuale riservata alla parte, espressione del principio dispositivo. La parte, quando il giudice dispone nuove prove, «può» dedurre i mezzi necessari con assegnazione di un termine perentorio di cinque giorni.

Ne deriva che il ricorso per cassazione che denunci la nullità processuale deve allegare e dimostrare, ai fini della completezza espositiva richiesta dall’art. 366, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., che la parte interessata aveva inteso avvalersi del diritto di controdedurre. La Corte richiama Cass. Sez. L n. 16781 del 29.07.2011 e Cass. Sez. L n. 10102 del 18.05.2015, secondo cui il silenzio della controparte comporta accettazione del provvedimento di ammissione, e Cass. n. 17683 del 25.08.2020.

Dalla motivazione impugnata risulta che all’udienza le parti si erano riportate ai rispettivi atti e note conclusive e che la società non aveva contestato né si era opposta all’acquisizione, senza alcun cenno ad abuso dei poteri del giudice. Il motivo è stato quindi dichiarato infondato, perché la ricorrente non aveva mai chiesto l’ammissione della prova contraria.

Il secondo motivo, relativo alle modalità di acquisizione d’ufficio degli statini di presenza in formato elettronico, è stato dichiarato inammissibile: il giudice di merito non aveva dettato prescrizioni sulle modalità dell’esibizione, e la censura afferiva alla valutazione dei documenti, riservata al prudente apprezzamento. Il terzo motivo, sulla valutazione delle dichiarazioni testimoniali, è parimenti inammissibile ex art. 116 cod. proc. civ. Il ricorso è stato rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e all’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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