Litisconsorzio necessario tra società di persone e soci nel processo tributario (Cass. civ. Sez. V n. 17393 del 28.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, ai sensi dell’art. 5 d.P.R. n. 917/1986, comportano la configurabilità di un litisconsorzio necessario tra la società e tutti i soci. Il ricorso proposto avverso l’avviso di rettifica riguarda inscindibilmente tutti questi soggetti, salvo che siano prospettate questioni personali. Il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche d’ufficio. La violazione impone la rimessione della causa al giudice di primo grado, non potendo il difetto di contraddittorio essere sanato nel giudizio di legittimità quando non sia possibile disporre la ricomposizione dello stesso mediante riunione.

Il Fatto

La Guardia di Finanza eseguiva una verifica nei confronti di una società semplice, conclusa con un processo verbale di constatazione del novembre 2007. Sulla base delle risultanze, l’Ufficio emetteva un avviso di accertamento nei confronti della società per un maggior imponibile di oltre quattrocentomila euro, ai fini IRAP e IVA.

In applicazione dell’art. 5 t.u.i.r., l’Ufficio notificava anche un avviso di accertamento a una socia, imputando e recuperando a tassazione, ai fini IRPEF per il 2005, il maggior reddito accertato in capo alla società. Società e socia proponevano separati ricorsi. La CTP accoglieva il ricorso della socia, rilevando l’illegittimità dell’avviso societario per incompetenza territoriale dell’Ufficio emittente. La CTR confermava, richiamando l’annullamento del predetto atto impositivo presupposto.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina preliminarmente una questione rilevabile d’ufficio: il mancato rispetto dell’integrità del contraddittorio nei gradi di merito. Il giudice di legittimità richiama la giurisprudenza consolidata, anche delle Sezioni Unite n. 14815 del 2008, secondo cui l’unitarietà dell’accertamento dei redditi delle società di persone e dei soci comporta che il ricorso proposto avverso un solo avviso di rettifica riguardi inscindibilmente società e soci, con configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario.

Il giudizio celebrato senza tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado. La Corte cita sul punto anche Cass. n. 1472 del 2018, secondo cui il difetto di litisconsorzio comporta radicale nullità della sentenza, anche di appello, con rinvio al giudice di primo grado.

Il collegio precisa poi i limiti del principio, richiamando Cass. n. 6073 del 2022: la rimessione al primo giudice non è necessaria ove in sede di legittimità si possa disporre la ricomposizione del contraddittorio mediante riunione. Ciò presuppone la piena consapevolezza delle parti del contenuto degli atti impositivi notificati e delle difese svolte, l’identità di causa petendi dei ricorsi, la simultaneità della loro proposizione e trattazione, nonché l’identità sostanziale delle decisioni di merito.

Viene richiamato anche Cass. n. 3789 del 2018, per il quale non viola il litisconsorzio la trattazione unitaria dei giudizi con pronunce sostanzialmente identiche rese dallo stesso collegio, potendo la riunione avvenire in sede di gravame.

Nel caso di specie, i giudizi relativi alla società e alla socia erano stati trattati contestualmente, ma separatamente. La Corte rileva che l’assenza dell’altro socio ai gradi di merito determina la violazione del litisconsorzio. Dichiara pertanto la nullità dell’intero giudizio e cassa la decisione impugnata, rinviando alla Corte di giustizia tributaria di primo grado perché proceda a nuovo giudizio nel rispetto delle regole del contraddittorio tra società e soci, in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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