Tremonti Ambiente: no alla doppia deduzione con l’ammortamento (Cass. civ. Sez. V n. 18918 del 10.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di determinazione del reddito d’impresa, gli investimenti detassati perché finalizzati alla prevenzione, riduzione o riparazione di danni all’ambiente, di cui all’art. 6, commi 13-19, della legge n. 388/2000, applicabile ratione temporis, si identificano nei costi di investimento supplementari necessari a conseguire gli obiettivi di tutela ambientale. Tali costi vanno valutati con il metodo incrementale, al netto di qualsiasi vantaggio generato dall’utilizzo dell’investimento. Ne consegue che, dedotto integralmente il costo con calcolo incrementale, è illegittima la deduzione delle quote di ammortamento per ognuno dei cinque anni successivi, perché le stesse sono già ricomprese nel costo di acquisto assunto a base dell’agevolazione. La norma comunitaria applicabile impone di espungere dal computo dei costi ammissibili i vantaggi e i costi operativi.
Il Fatto
Una società aveva portato in deduzione, per l’anno di imposta 2011, la detassazione prevista dall’art. 6, commi 13-16, della legge n. 388/2000 per un impianto fotovoltaico. L’Ufficio ha ridotto l’agevolazione riconosciuta, ritenendo non praticabile il calcolo seguito dalla contribuente.
Il giudice di primo grado ha respinto le ragioni della parte privata. La contribuente ha proposto appello, ottenendo una riduzione della ripresa a tassazione attraverso il riconoscimento di una maggior somma da portare in deduzione. Avverso tale pronuncia l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi, cui la controricorrente ha replicato.
La Motivazione della Corte
In via pregiudiziale, la Corte esclude la violazione del litisconsorzio necessario tra società di persone e soci. La notifica del ricorso a una società in accomandita semplice e la promozione del controricorso da parte della stessa non inficiano il giudizio, poiché all’epoca dell’accertamento e fino al grado di appello la contribuente aveva la forma di società a responsabilità limitata. Il ricorso è quindi scrutinabile.
Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 6, commi 13 e 15-19, della legge n. 388/2000 e dell’art. 2424, primo comma, lettera B, numero 2, cod. civ., là dove il giudice d’appello ha ritenuto invariabili i costi di ammortamento nel quinquennio. La Corte richiama il principio secondo cui gli investimenti detassati si identificano nei costi supplementari della tutela ambientale, da valutarsi con il calcolo incrementale al netto di ogni vantaggio: la deduzione integrale del costo dell’impianto non può coesistere con la deduzione dell’ammortamento, che darebbe luogo a una duplicazione agevolativa non prevista (cfr. Cass. n. 23054/2023).
La stessa agevolazione presuppone la comparazione tra l’investimento ambientale e l’investimento tradizionale equivalente, quale un impianto alimentato da energia fossile (cfr. Cass. n. 8052/2025). Ritenendo invariabili i costi nel quinquennio, il collegio d’appello non ha dato buon governo a questi principi, dovendosi escludere la deduzione dell’ammortamento in presenza di deduzione integrale del costo. Il motivo è accolto.
Anche il secondo motivo è fondato. L’agevolazione va richiesta, in assenza di diversa disposizione, per l’intero importo dell’investimento e con il metodo dell’approccio incrementale, con riferi
mento all’anno in cui il costo è iscritto nello stato patrimoniale (cfr. Cass. n. 11868/2024). La Corte richiama poi il Regolamento (CE) n. 800/2008, applicabile ratione temporis, il cui art. 23 ammette i soli sovraccosti rispetto a una centrale tradizionale di pari capacità, escludendo dal computo vantaggi e costi operativi. Anche su questo punto la sentenza impugnata non ha dato buon governo ai principi. Il ricorso è accolto e la sentenza cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, cui è demandata anche la regolazione delle spese.
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Nota della Redazione
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