IMU e occupazione abusiva: rileva la sentenza della Consulta n. 60/2024 (Cass. civ. Sez. V n. 18940 del 10.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, nella parte in cui non esclude dal presupposto dell’IMU gli immobili non utilizzabili né disponibili per i quali sia stata presentata denuncia per i reati di cui agli artt. 614, secondo comma, o 633 cod. pen., ha efficacia retroattiva e preclude l’applicazione della norma espunta anche nei giudizi pendenti. Il proprietario che abbia subito l’occupazione abusiva e si sia prontamente attivato denunciando il fatto non è pertanto tenuto al tributo, poiché la proprietà dell’immobile occupato non costituisce, per il periodo dello spoglio, indice rivelatore di capacità contributiva.

Il Fatto

La contribuente impugnava l’avviso di accertamento emesso dal Comune per l’IMU dovuta per l’anno 2014 in relazione a un terreno di sua proprietà. Il terreno era stato occupato abusivamente da due confinanti, che lo avevano anche recintato, e la proprietaria ne aveva recuperato la disponibilità solo a seguito di azione di revindica, eseguita peraltro solo in parte.

La Commissione tributaria regionale accoglieva l’appello del Comune, riformando la decisione di primo grado. Il giudice del gravame riteneva irrilevante l’occupazione abusiva, correlava il presupposto impositivo alla sola titolarità del diritto di proprietà e prescindeva dalla disponibilità materiale del bene. La contribuente ricorreva per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

In via preliminare la ricorrente sollevava questione di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 23/2011, in relazione agli artt. 3, 42 e 53 Cost., nella parte in cui non prevede l’esenzione in caso di occupazione abusiva. Il primo motivo denunciava la violazione della medesima disposizione; il secondo l’omesso esame di un fatto decisivo. La Corte esaminava il primo motivo, con assorbimento del secondo.

La soluzione del caso è governata dallo jus superveniens. Con sentenza n. 60 del 18 aprile 2024 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 23/2011, nel testo applicabile ratione temporis, nella parte in cui non prevede che non siano soggetti all’imposta gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli artt. 614, secondo comma, o 633 cod. pen., o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.

Il Giudice delle leggi ha osservato che è irragionevole affermare la capacità contributiva del proprietario che abbia subito l’occupazione abusiva di un immobile reso inutilizzabile e indisponibile e si sia prontamente attivato per denunciare l’accaduto. La proprietà dell’immobile occupato non è, per il periodo dello spoglio, valido indice rivelatore di ricchezza. Il legislatore era già intervenuto con la legge n. 197 del 2022, che ha modificato l’art. 1, comma 759, della legge n. 160 del 2019, prevedendo l’esenzione a decorrere dal 1° gennaio 2023.

La Corte di cassazione ricostruisce quindi il regime degli effetti della pronuncia di accoglimento. Ai sensi dell’art. 136 Cost. e dell’art. 30, comma 3, della legge n. 87/1953, la norma dichiarata illegittima non può più avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza della Consulta, con efficacia retroattiva, salvo che la stessa Corte abbia indicato una diversa decorrenza. Nessuna altra autorità giudiziaria può regolare gli effetti della pronuncia, non essendo consentito all’interprete modificare o integrare le statuizioni del giudice delle leggi.

La retroattività incontra il limite delle situazioni giuridiche consolidate, come la formazione del giudicato, l’inimpugnabilità dell’atto amministrativo, la prescrizione e la decadenza. Non può tuttavia considerarsi esaurito il rapporto il cui perfezionamento consegua proprio dall’applicazione della norma espunta dall’ordinamento. Nella specie viene in considerazione la disposizione che precludeva il rilievo della fattispecie tipica delineata dalla Consulta. Il ricorso è pertanto accolto, la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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