Autosufficienza del ricorso tributario e prova della legittimazione del concessionario (Cass. civ. Sez. V n. 15932 del 14.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario, ove la parte indichi con precisione il momento della produzione telematica dell’atto nel grado di merito, il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione deve ritenersi rispettato, in coerenza con il principio di proporzionalità di derivazione convenzionale. L’eccezione di inammissibilità dell’appello per aspecificità dei motivi si intende implicitamente rigettata quando la sentenza abbia valutato nel merito i motivi del gravame, non essendo configurabile il vizio di omessa pronuncia in presenza di una statuizione implicita di rigetto. Integra il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., la sentenza che non esamini il contratto astrattamente idoneo a provare il fatto costitutivo del rapporto giuridico controverso.

Il Fatto

Una società contribuente riceveva un’ingiunzione di pagamento per il mancato versamento della TARSU relativa agli anni 2011 e 2012, emessa dalla società concessionaria del servizio di accertamento e riscossione per conto di un Comune. La contribuente impugnava l’atto davanti alla CTP, eccependo la mancata notifica del prodromico avviso di accertamento, la prescrizione quinquennale del credito e il difetto di legittimazione attiva della concessionaria per il periodo anteriore alla stipula della convenzione del 2016.

La CTP rigettava il ricorso. La contribuente appellava e la CTR della Campania, Sezione staccata di Salerno, accoglieva il gravame ravvisando il difetto di legittimazione attiva della concessionaria. Quest’ultima ricorreva per cassazione con tre motivi; la contribuente resisteva con controricorso e la ricorrente depositava memoria.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava la nullità della sentenza per omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità dell’appello, formulata per carenza di specificità dei motivi. La Corte lo ritiene infondato: l’eccezione deve considerarsi implicitamente disattesa per il solo fatto dell’accoglimento del gravame. Non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto, come già affermato da Cass. n. 5351 del 2007 e da Cass. n. 10636 del 2007.

Il secondo motivo censurava l’omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., per non aver la CTR valutato la convenzione di affidamento del 2016 né il diverso contratto concluso tra le parti il 24 giugno 2009. Disattesa l’eccezione di inammissibilità del motivo, la Corte ribadisce che il principio di autosufficienza, ex art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ., è compatibile con l’art. 6, par. 1, CEDU ove, secondo il criterio di proporzionalità, non trasmodi in eccessivo formalismo, richiamando Sez. I n. 12481 del 19.04.2022. Nel processo tributario, caratterizzato dal deposito telematico obbligatorio degli atti secondo l’art. 16-bis del d.lgs. n. 546 del 1992, l’onere è assolto quando la parte indichi con precisione il momento della produzione telematica.

Nel caso concreto la ricorrente aveva individuato a pagina 7 del ricorso i documenti depositati nel fascicolo informatico il 27 dicembre 2019, tra cui la convenzione del 21 settembre 2016 e il contratto di appalto del 24 giugno 2009. Non si ravvisa inoltre alcuna ipotesi di doppia conforme, poiché la CTR ha accolto il gravame su motivazione diversa da quella di primo grado.

Nel merito il motivo è accolto. La CTR aveva fondato l’accoglimento su due autonome ragioni: la carenza di prova della legittimazione attiva della concessionaria e l’insufficienza di un conferimento d’incarico proveniente da soggetto diverso dal consiglio comunale, competente in via esclusiva ex art. 42, comma 2, lett. e) e f) del d.lgs. n. 267 del 2000. Il giudice regionale non ha però in alcun modo esaminato il contratto del 24 giugno 2009, astrattamente idoneo a provare il fatto costitutivo del rapporto: ad esso va riconosciuto carattere decisivo.

Il terzo motivo, relativo alla violazione e falsa applicazione degli artt. 42 e 107 del d.lgs. n. 267 del 2000, resta assorbito dall’accoglimento del secondo. La Corte rigetta quindi il primo motivo, accoglie il secondo, dichiara assorbito il terzo e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria della Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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