Classamento DOCFA: motivazione dell’avviso e integrazione nel giudizio (Cass. civ. Sez. V n. 7620 del 21.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di classamento di immobili a seguito di procedura DOCFA, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non sono disattesi dall’Ufficio e l’eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita deriva da una diversa valutazione tecnica sul valore economico dei beni, l’obbligo di motivazione dell’avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita. Ove invece la diversa valutazione investa elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate, per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa. La motivazione dell’atto tributario non può essere integrata in giudizio con elementi nuovi, ma l’Amministrazione può e deve addurre in sede difensiva le argomentazioni necessarie a giustificare il proprio originario operato rispetto alle contestazioni di controparte.

Il Fatto

Il contribuente ha presentato nel 2011 una pratica Do.C.Fa. proponendo una nuova classificazione catastale di un immobile sito in Genova, categoria A/2, classe 7, consistenza 9,5 vani, in ragione della diversa distribuzione degli spazi interni.

L’Agenzia delle Entrate ha rettificato la richiesta nell’anno 2012, notificando l’avviso di accertamento. Il contribuente ha impugnato il classamento davanti alla CTP, che ha respinto il ricorso; la CTR della Liguria, sede di Genova, con la sentenza n. 235/2020 depositata il 25.02.2020, ha confermato la decisione di primo grado. Ha ritenuto l’obbligo di motivazione correttamente adempiuto con la semplice indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, non obbligatorio il sopralluogo e non perentorio il termine del d.m. 19 aprile 1994, n. 701; nel merito, ha imputato il degrado dell’immobile all’inerzia dei proprietari. Avverso tale sentenza il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, resistito dall’Agenzia con controricorso.

La Motivazione della Corte

La prima censura deduce il difetto di motivazione e la violazione dell’art. 7 della legge n. 212/2000 e dell’art. 3 della legge n. 241/1990, contestando l’integrazione postuma della motivazione dell’atto.

La Corte rigetta il motivo. Riconosce che in giudizio la motivazione non può essere arricchita con elementi nuovi o argomentazioni diverse rispetto all’atto originario, perché ciò violerebbe la parità delle armi e il diritto di difesa. Preciso però che l’Amministrazione può, e deve, svolgere le difese necessarie a giustificare l’originario operato in relazione alle contestazioni. Nel caso concreto il provvedimento è stato adeguatamente motivato e in giudizio non si è proceduto a integrazione, ma si è dimostrato che l’atto già rispettava i requisiti normativi e giurisprudenziali.

Sul punto la Corte richiama il principio secondo cui, ove la differenza tra rendita proposta e attribuita derivi da diversa valutazione tecnica sul valore economico, la motivazione è soddisfatta con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita (Cass. 19 novembre 2024, n. 29754). Nella specie il numero dei vani rilevato dall’Agenzia coincideva con quello della DOCFA (9,5), essendo variata solo la classe rettificata, cosicché la tesi della Procura Generale non risulta pertinente.

Quanto ai motivi dal secondo al quinto, trattati congiuntamente, la Corte ricorda che il giudice è libero di attingere il proprio convincimento ai dati probatori ritenuti rilevanti, né è tenuto a disattendere analiticamente tutte le risultanze prospettate dalle parti, essendo sufficiente l’indicazione degli elementi posti a fondamento del decisum, dai quali può desumersi come confutato per implicito ciò che non è accolto (Cass. 5 febbraio 2024, n. 3232; Cass. 4 luglio 2017, n. 16467). Il vizio motivatorio non sussiste, perché la CTR ha vagliato il materiale probatorio e le doglianze sollecitano piuttosto un nuovo vaglio di aspetti fattuali, inammissibile dopo pronuncia doppia conforme.

Il sesto motivo contesta la tardività dell’avviso. La Corte richiama l’orientamento per cui il termine massimo di dodici mesi assegnato all’ufficio per la determinazione della rendita definitiva ha natura meramente ordinatoria, con conseguente insussistenza di decadenza (Cass. 23 febbraio 2021, n. 4752; Cass. 19 marzo 2014, n. 6411). Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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