Delega di firma in materia tributaria, prova di resistenza e accertamento induttivo (Cass. civ. Sez. V n. 18967 del 10.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La delega alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento conferita, ai sensi dell’art. 42, comma 1, d.P.R. n. 600 del 1973, dal dirigente a un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente ha natura di delega di firma e non di funzioni: essa realizza un mero decentramento burocratico privo di rilevanza esterna, sicché, nell’ambito dell’organizzazione interna dell’ufficio, può essere attuata anche mediante ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa, essendo sufficiente l’individuazione della qualifica rivestita dall’impiegato delegato. In tema di contraddittorio endoprocedimentale, quando l’accertamento sia comunque fondato anche sulla documentazione acquisita in sede di accesso, ispezione o verifica, trova applicazione il termine dilatorio di sessanta giorni di cui all’art. 12, comma 7, legge n. 212 del 2000, la cui previsione di nullità ingloba a monte la prova di resistenza, sia per i tributi armonizzati sia per quelli non armonizzati. L’accertamento fondato sul cd. spesometro integrato è distinto dagli studi di settore e va ricondotto all’art. 39, comma 2, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973, che consente la ricostruzione analitico-induttiva in presenza di contabilità gravemente inattendibile.
Il Fatto
La controversia ha origine da una verifica fiscale relativa agli anni dal 2010 al 2015 compiuta nei confronti di un gruppo societario. Dagli accertamenti emergeva che una società del gruppo, priva di struttura organizzativa e di dipendenti, avrebbe svolto un ruolo di intermediazione in un meccanismo di frode fiscale funzionale a generare costi fittizi deducibili per le controparti, lucrando un premio parametrato agli imponibili fatturati.
L’amministrazione finanziaria emetteva avvisi di accertamento per IVA e IRPEF nei confronti della società e, per la quota imputabile, del socio. La Commissione tributaria provinciale rigettava i ricorsi; la Commissione tributaria regionale, con sentenza n. 1438/2019 depositata il 12/03/2019, confermava il rigetto. I contribuenti proponevano ricorso per cassazione articolato in sette motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, di carattere pregiudiziale, censurava il difetto di delega alla sottoscrizione degli avvisi, sostenendo che le deleghe prodotte fossero impersonali, collettive e sine die, quindi assimilabili a deleghe in bianco. La Corte ha respinto la censura, rilevando che l’orientamento evocato dai ricorrenti è stato superato: la delega in questione è delega di firma, l’atto resta imputabile all’organo delegante e non assume rilevanza esterna, essendo sufficiente l’individuazione della qualifica del delegato per consentire la verifica della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega.
Il secondo motivo lamentava la violazione del contraddittorio preventivo, trattandosi di tributi armonizzati e, comunque, di accertamento su studi di settore. La Corte ha rilevato che il contraddittorio era stato rispettato: il contribuente aveva partecipato alla fase di verifica, il processo verbale di constatazione era stato notificato e l’avviso era stato emesso nel rispetto del termine dilatorio di sessanta giorni. Tale rispetto assorbe ogni questione sulla prova di resistenza, la cui valutazione è già compiuta ex ante dal legislatore. Quanto agli studi di settore, la Corte ha chiarito che il giudice di seconde cure ha applicato un accertamento analitico-induttivo fondato sul cd. spesometro, distinto dagli studi di settore, con la sola utilizzazione della percentuale minima di ricarico.
Il terzo motivo contestava la qualificazione delle fatture come relative a operazioni soggettivamente inesistenti. La Corte lo ha dichiarato inammissibile: la censura mirava a ottenere una rivalutazione del merito alternativa a quella del giudice di appello, il quale aveva escluso la rilevanza dei documenti, anche doganali, per la diversità tra gli elenchi dei materiali e per l’acquisto anteriore alla sottoscrizione del contratto di noleggio. Nel giudizio di legittimità è precluso un nuovo apprezzamento del materiale istruttorio.
Il quinto motivo, sulle indagini finanziarie, è stato respinto: la prova contraria del contribuente, mediante l’indicazione del beneficiario dei prelievi, presuppone la menzione di una causale idonea a giustificare lo spostamento patrimoniale, tanto più se eseguito sul conto corrente della società. Il sesto motivo, sulla ricostruzione induttiva dei redditi dallo spesometro, è stato dichiarato inammissibile perché non si confronta con le motivazioni della sentenza impugnata in ordine all’inattendibilità contabile. Il settimo motivo, sulla posizione del socio, è inammissibile e assorbito dal rigetto dei motivi relativi alla società.
Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, senza statuizione sulle spese per la mancata costituzione dell’amministrazione finanziaria nei termini.
Nota della Redazione
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