L’attività di raccolta scommesse nei punti vendita è procacciamento di affari soggetto a ritenuta ex art. 25-bis d.P.R. 600/1973 (Cass. civ. Sez. 5 n. 17099 del 31.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ritenute alla fonte, l’obbligo di operare la ritenuta a titolo d’acconto prevista dall’art. 25-bis del d.P.R. n. 600/1973 sussiste con riferimento alle provvigioni “comunque denominate”, dovendosi avere riguardo alla sostanza del rapporto e non alla formale qualificazione delle attribuzioni patrimoniali. L’attività di raccolta di scommesse e di apertura di conti di gioco online svolta dai punti di commercializzazione, remunerata con un compenso proporzionale all’importo delle scommesse, è riconducibile alla mediazione atipica o unilaterale e, quindi, alla fattispecie del procacciamento di affari, con la conseguente applicabilità della ritenuta. La motivazione dell’avviso di accertamento per relationem al processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza non è illegittima, poiché l’Ufficio, condividendone le conclusioni, realizza un’economia di scrittura che non lede il contraddittorio.

Il Fatto

A seguito di attività ispettiva della Guardia di Finanza, l’Agenzia delle entrate emetteva un avviso di accertamento nei confronti di una società operante nel settore della raccolta di scommesse, ritenendo che l’attività svolta dai punti di commercializzazione dovesse essere qualificata come procacciamento di affari, con conseguente obbligo di operare la ritenuta d’acconto di cui all’art. 25-bis del d.P.R. n. 600/1973 sulle fatture emesse per i compensi corrisposti. L’Amministrazione finanziaria accertava così maggiori ritenute per l’anno 2008, oltre sanzioni e interessi.

La Commissione Tributaria Provinciale di Roma rigettava il ricorso della società, inquadrando l’attività dei punti vendita nello schema del procacciatore d’affari. La Commissione Tributaria Regionale del Lazio, adìta dalla contribuente, accoglieva solo l’eccezione relativa all’illegittimità delle sanzioni, confermando per il resto la sentenza di primo grado. La società proponeva quindi ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha dichiarato infondato il primo motivo, relativo alla qualificazione dell’attività svolta dai punti di commercializzazione. Richiamando la Circolare del Ministero delle Finanze n. 24 del 1983 e la risposta dell’Agenzia delle entrate n. 480/2022, ha precisato che l’elencazione dei rapporti contenuta nell’art. 25-bis è tassativa, ma che l’attività di raccolta di scommesse non si esaurisce nella mera ricarica di tessere prepagate, attività accessoria, bensì consiste nella raccolta di sottoscrizioni di contratti di gioco e nell’apertura di conti di gioco online, remunerate con compensi proporzionali al fatturato, assimilabili a provvigioni.

La Corte ha richiamato le Sezioni Unite n. 19161 del 2017, secondo cui l’attività del procacciatore di affari si concreta in un’attività di intermediazione volta a favorire la conclusione di un affare, anche quando il procacciatore interviene su incarico di una sola parte. L’attività descritta è stata quindi ricondotta alla mediazione atipica o unilaterale, rientrando nell’ambito applicativo dell’art. 25-bis, poiché la nozione di provvigione “comunque denominata” prescinde dalla qualificazione formale data dalle parti.

Quanto al secondo motivo, concernente la violazione dell’onere della prova e dei requisiti delle presunzioni, la Corte lo ha dichiarato inammissibile, poiché il ricorrente non aveva specificamente indicato le affermazioni della sentenza impugnata in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie, come richiesto dall’art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c., e non aveva evidenziato la fallacia del meccanismo inferenziale sotteso al ragionamento presuntivo.

Il terzo motivo, relativo al difetto di motivazione dell’avviso di accertamento per il rinvio al processo verbale di constatazione, è stato infine ritenuto infondato. La Corte ha richiamato l’orientamento di Cass. sez. 5, n. 3610 del 2025, secondo cui la motivazione per relationem non è illegittima, poiché l’Ufficio, condividendo le conclusioni della Guardia di Finanza, realizza un’economia di scrittura che non arreca pregiudizio al contraddittorio, trattandosi di elementi già noti al contribuente. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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