Occupazione abusiva e IMU: esenzione per il proprietario che ha denunciato l’accaduto (Cass. civ. Sez. 5 n. 3526 del 17.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di IMU, è costituzionalmente illegittimo pretendere il pagamento dell’imposta dal proprietario di un immobile occupato abusivamente che, resosi prontamente attivo, abbia presentato denuncia all’autorità giudiziaria penale per i reati di violazione di domicilio o invasione di terreni o edifici. La proprietà di un bene sottratto materialmente al possesso del titolare non costituisce, per il periodo in cui perdura l’occupazione abusiva non imputabile al contribuente né evitabile con l’ordinaria diligenza, un valido indice di capacità contributiva. Ne consegue che, ricorrendo le condizioni indicate, l’immobile non è soggetto all’imposta municipale propria per la parte dell’anno in cui la situazione di indisponibilità persiste, a prescindere dall’esito delle iniziative giudiziarie intraprese dal proprietario per recuperare il bene.
Il Fatto
Il Comune di Borghetto Lodigiano impugnava la sentenza con cui la Commissione tributaria regionale della Lombardia aveva confermato l’annullamento di un avviso di accertamento IMU per gli anni dal 2013 al 2018, emesso nei confronti del Fallimento Finman S.p.A. in liquidazione. La società, proprietaria di un complesso immobiliare oggetto di prolungata occupazione abusiva, aveva sporto tempestiva denuncia e aveva inutilmente richiesto l’intervento della forza pubblica per lo sgombero degli occupanti.
Il giudice di appello riteneva, in particolare, che la situazione di assoluta indisponibilità dell’immobile, non imputabile alla contribuente, escludesse la sussistenza della capacità contributiva del proprietario. Il Comune ricorreva per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 8, comma 1, d.lgs. n. 23/2011, che non prevede l’esenzione per l’ipotesi di occupazione abusiva. La Curatela resisteva, proponendo altresì ricorso incidentale condizionato.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente richiamato le ordinanze di rimessione con cui aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, d.lgs. n. 23/2011, nella parte in cui non prevede l’esenzione per gli immobili occupati abusivamente e non liberabili nonostante la denuncia presentata alle autorità preposte.
Con la sentenza n. 60 del 2024, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma per violazione degli artt. 3 e 53 Cost., affermando che è irragionevole ritenere sussistente la capacità contributiva del proprietario che, avendo subito l’occupazione abusiva, si sia prontamente attivato per denunciare penalmente l’accaduto. La proprietà di un immobile abusivamente occupato non rappresenta, per il periodo in cui il titolare è spogliato del possesso, un valido indice rivelatore di ricchezza.
Sulla base di tale principio, la Corte ha ritenuto la sentenza impugnata conforme al dettato costituzionale. Ha infatti accertato, con valutazione incensurabile in sede di legittimità, che la curatela aveva esperito tutte le azioni a difesa dei propri diritti reali, sollecitando inutilmente l’intervento della pubblica autorità. Il mancato godimento del bene, per lo spoglio violento e prolungato, non era a lei imputabile né evitabile con l’ordinaria diligenza.
Il ricorso principale è stato pertanto rigettato, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato. Le spese di lite sono state integralmente compensate, in considerazione dell’intervento, in corso di causa, della pronuncia del Giudice delle leggi. La Corte ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato da parte del ricorrente.
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Nota della Redazione
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