Fondo di Garanzia: accertamento incidentale della non fallibilità del datore (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 19045 del 11.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il presupposto della non assoggettabilità al fallimento del datore di lavoro, in astratto e in concreto, integra una questione pregiudiziale in senso logico rispetto alla domanda di pagamento del t.f.r. a carico del Fondo di Garanzia, sicché il giudice adito può accertarlo in via incidentale ai sensi dell’art. 34 cod. proc. civ., senza che il lavoratore debba attivare la procedura prefallimentare. L’art. 2 della legge n. 297/1982 non contiene alcuna deroga a tale regola generale. Ai fini dell’art. 15, ultimo comma, l.fall., la soglia di €30.000 va riferita all’ammontare complessivo dei debiti scaduti e non pagati, e non al solo credito dedotto in giudizio dal lavoratore. Su tale accertamento non opera il principio di non contestazione, trattandosi di fatto estraneo alla sfera di conoscibilità dell’Istituto previdenziale.

Il Fatto

La lavoratrice aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti dell’Inps per il pagamento del t.f.r. dovuto dal Fondo di Garanzia, in ragione del pignoramento negativo eseguito nei confronti del datore di lavoro. L’Istituto proponeva opposizione e il giudice di primo grado la accoglieva.

In riforma della pronuncia, la Corte d’appello di Lecce rigettava l’opposizione. Riteneva il datore di lavoro non assoggettabile in concreto al fallimento, essendo il credito inferiore a €30.000, e affermava che tale non assoggettabilità potesse essere accertata incidentalmente nel giudizio, senza necessità di istanza di fallimento. L’Inps ricorreva in Cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo dell’Istituto censurava la ritenuta accertabilità in via incidentale della non fallibilità. La Corte lo ha dichiarato infondato, richiamando il più recente orientamento (Cass. 1887/20, Cass. 11531/20, Cass. 32446/21): il presupposto della non assoggettabilità al fallimento, in astratto e in concreto, è questione pregiudiziale in senso logico rispetto alla domanda previdenziale, accertabile dal giudice adito ai sensi dell’art. 34 cod. proc. civ.

Il collegio ha ribadito tale orientamento, rilevando che l’art. 2 della legge n. 297/1982, in alcuna sua disposizione, contempla una regola contraria a quella generale dell’art. 34 cod. proc. civ., vietando l’accertamento incidentale circa la sussistenza di debiti sottosoglia ex art. 15, ultimo comma, l.fall.

Il secondo motivo è stato invece accolto. La Corte d’appello aveva ritenuto accertata la non fallibilità in concreto sul presupposto che l’entità del credito fosse notevolmente inferiore alla soglia e che sul punto non vi fosse contestazione dell’Istituto. Tale proposizione contrasta con l’art. 15, ultimo comma, l.fall., che richiede l’accertamento dell’ammontare complessivo dei debiti scaduti e non del solo debito dedotto in giudizio dal lavoratore: possono infatti sussistere più debiti scaduti, singolarmente inferiori alla soglia, che cumulati la superano.

Difettando l’accertamento richiesto dalla fattispecie legale, la sentenza è stata cassata. La Corte ha aggiunto che, ai fini di tale accertamento, non opera il principio di non contestazione (Cass. 23151/20, Cass. 34368/22), non essendo nella conoscibilità dell’Istituto il fatto integrante il superamento della soglia di indebitamento complessivo minimo ai fini della fallibilità del datore di lavoro.

La causa è stata rinviata alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione, per i conseguenti accertamenti sulla fallibilità in concreto, anche alla luce del decreto del Tribunale fallimentare di Cosenza del 22.7.2020, e per la statuizione sulle spese del giudizio di cassazione.

Nota della Redazione

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