Restituzione dell’indennità di esclusività per l’attività libero-professionale non autorizzata (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20956 del 20.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il dirigente medico che, pur avendo optato per il regime di esclusività e di attività libero-professionale intramuraria, svolga di fatto attività libero-professionale in regime extramurario senza autorizzazione, viola l’obbligo di esclusività. L’esercizio di tale attività non autorizzata determina il venir meno del titolo giustificativo per l’erogazione dell’indennità di esclusività e della maggiorazione della retribuzione di posizione, che restano privi di causa e devono essere restituiti. L’inadempimento dell’azienda sanitaria all’obbligo di predisporre gli spazi idonei per l’attività intramuraria legittima il medico esclusivamente ad agire per il risarcimento del danno, non ad attuare un proprio regime di prestazioni libero-professionali.
Il Fatto
Un dirigente medico, in servizio presso un ospedale classificato con rapporto di lavoro di natura privatistica, aveva optato per il regime di esclusività. Dopo aver ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento del TFR, l’ospedale resisteva, proponendo domanda riconvenzionale per la restituzione delle somme corrisposte a titolo di indennità di esclusività e di maggiorazione della retribuzione di posizione, per aver il medico svolto negli anni 2009-2010 attività lavorativa extramuraria non autorizzata, emettendo fatture con partita IVA propria.
Il Tribunale rigettava la domanda riconvenzionale, ma la Corte d’appello di Roma, in parziale riforma, accoglieva la domanda dell’ospedale e condannava il dirigente alla restituzione delle somme, pari al netto delle retribuzioni corrisposte nel periodo considerato.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, con cui il medico denunciava la violazione dell’art. 1 legge n. 662/1996 e degli artt. 15 e ss. d.lgs. n. 502/1992, rilevando che la censura, sotto l’apparente vizio di sussunzione, mirava in realtà a sollecitare un diverso accertamento di fatto, sottratto al sindacato di legittimità. Il vizio di violazione di legge attiene all’erronea ricognizione della fattispecie astratta, mentre la ricostruzione della fattispecie concreta è riservata al giudice di merito.
La Suprema Corte ha escluso che il precedente richiamato dal ricorrente (Cass. n. 35056/2023) potesse sorreggere la domanda: tale pronuncia chiarisce che l’inadempimento dell’azienda nell’assicurare le condizioni per l’attività intramuraria legittima il dirigente solo a chiedere il risarcimento del danno, e non a svolgere attività libero-professionale al di fuori dei canali legittimi. Anche l’argomento, sviluppato solo in memoria, secondo cui il regime attuato di fatto non legittimerebbe l’azione di ripetizione, è stato giudicato nuovo e infondato.
La Corte ha quindi affermato che l’attività libero-professionale svolta senza autorizzazione e fuori dalla struttura determina la caducazione del titolo giustificativo dei compensi in questione: l’indennità di esclusività e la maggiorazione della retribuzione di posizione, essendo privi di causa, devono essere restituiti, a nulla rilevando l’assenza di pregiudizio per l’attività istituzionale. Quanto alla natura privatistica dell’ente, la Corte ha precisato che la disciplina del rapporto di lavoro dei dirigenti medici si applica anche agli ospedali classificati inseriti nel Servizio sanitario nazionale, a prescindere dalla natura del soggetto gestore.
Il secondo motivo, relativo all’art. 53 d.lgs. n. 165/2001, è stato dichiarato inammissibile per non cogliere la ratio decidendi: il giudice d’appello aveva solo chiarito che il possesso della partita IVA non è di per sé incompatibile con il regime di esclusività, mentre nel caso di specie era stato accertato lo svolgimento di attività continuativa non riconducibile all’intramoenia. Infine, il terzo motivo, concernente l’omesso esame del mancato rilascio del bollettario aziendale, è risultato inammissibile trattandosi di censura relativa a singoli elementi istruttori, oltre che carente di decisività, poiché l’inadempimento aziendale non autorizzava il medico a operare in extramoenia.
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Nota della Redazione
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