Quote fisse su pensione di reversibilità: prescrizione decennale dalla abrogazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 11646 del 03.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Gli incrementi in cifra fissa di cui all’art. 10, comma 3, l. n. 160/1975 costituiscono oggetto di un diritto autonomo, distinto dal diritto alla pensione cui accedono. Il diritto al loro conseguimento soggiace alla prescrizione ordinaria decennale. Poiché la norma è stata abrogata dall’art. 21, l. n. 730/1983, con venir meno del meccanismo a decorrere dal 30 aprile 1984, la domanda amministrativa di ricostituzione della pensione proposta oltre dieci anni da tale data non può essere accolta. Il giudice di merito che riconosca le quote fisse in difformità da tale principio incorre in violazione di legge.

Il Fatto

La Corte d’appello di Ancona, in riforma della pronuncia di primo grado, aveva accolto la domanda del coniuge superstite di un pensionato, condannando l’INPS al pagamento delle differenze dovute per gli incrementi in cifra fissa sull’art. 10, comma 3, l. n. 160/1975, sui ratei della pensione di reversibilità a decorrere dal 1°.1.2002.

L’Istituto ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, deducendo la cessazione del meccanismo perequativo dal 1°.5.1984 e la prescrizione del credito, essendo la prima richiesta di ricostituzione risalente al 25.3.2011. Gli eredi del coniuge superstite hanno resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

I due motivi di censura sono stati esaminati congiuntamente e giudicati fondati. La Corte ha richiamato il principio di diritto consolidato secondo cui gli incrementi in cifra fissa ex art. 10, comma 3, l. n. 160/1975 formano oggetto di un diritto autonomo, con la conseguenza che il diritto al loro conseguimento è sottoposto alla prescrizione ordinaria decennale.

Il Collegio ha poi valorizzato l’avvenuta abrogazione della norma a opera dell’art. 21, l. n. 730/1983, che ha determinato il venir meno del meccanismo a decorrere dal 30 aprile 1984. Da ciò deriva che il diritto non può essere riconosciuto ove la domanda amministrativa di ricostituzione della pensione sia proposta decorsi dieci anni da tale data.

A sostegno dell’orientamento la Corte ha richiamato Cass. n. 20507 del 2015, cui hanno dato continuità Cass. nn. 16996 del 2017 e 14677 del 2019. I giudici di merito non si erano attenuti a tale principio di diritto.

La sentenza impugnata è stata pertanto cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è stata decisa nel merito con il rigetto della domanda, proposta con ricorso depositato il 9.7.2012.

Le spese dell’intero processo sono state integralmente compensate, essendosi il principio di diritto consolidato in epoca successiva alla proposizione della domanda giudiziale. Il provvedimento è stato adottato in adunanza camerale, con riserva del deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni ai sensi dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *