Mutuo reale e prova della traditio: la scrittura non basta (Cass. civ. Sez. II n. 19047 del 11.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il mutuo è contratto di natura reale e si perfeziona con la consegna della cosa mutuata ovvero con il conseguimento della disponibilità giuridica di essa da parte del mutuatario. La pattuizione con cui le parti danno atto che una somma è “prestata” e “accettata” non integra di per sé prova dell’effettiva traditio, né vale come ammissione della consegna. Incombe sul mutuante, ai sensi dell’art. 2697 c.c., l’onere di provare la dazione mediante quietanza o altra documentazione contabile. Il requisito della realità può essere integrato anche dal conseguimento della sola disponibilità giuridica della somma, purché messa a disposizione del mutuatario con operazione anche meramente contabile e da questi assunta con obbligazione univoca, espressa e incondizionata di restituzione.
Il Fatto
Un promissario acquirente conviene in giudizio il promittente venditore per ottenere la sentenza costitutiva di trasferimento del terreno promesso in vendita, offrendo il pagamento del corrispettivo. Il convenuto eccepisce la risoluzione consensuale del preliminare e la restituzione della caparra versata. In un separato giudizio il promittente venditore ottiene decreto ingiuntivo per la restituzione di una somma asseritamente mutuata; i destinatari propongono opposizione, contestando in radice l’esistenza del mutuo.
Riunite le cause, il Tribunale rigetta la domanda di trasferimento e riconosce piena prova del contratto di mutuo nella scrittura privata prodotta, condannando gli opponenti al pagamento. La Corte d’Appello di Venezia rigetta il gravame. I soccombenti ricorrono per cassazione.
La Motivazione della Corte
Sui primi cinque motivi, trattati congiuntamente, la Corte rileva che chi agisce ex art. 2932 c.c. deve allegare l’inadempimento della controparte e provare il titolo e il proprio adempimento. La Corte d’Appello ha accertato in fatto che il promittente venditore non era inadempiente, non avendo ricevuto un valido invito alla stipula del definitivo.
Le missive prodotte, pur manifestando il permanere dell’interesse all’acquisto, non indicavano data e ora della convocazione davanti al notaio, come prescritto dalla clausola contrattuale. Esse non equivalgono a messa in mora. L’accertata inesistenza dell’inadempimento della controparte rende superfluo l’esame del requisito concorrente della condotta adempiente dell’attore. I motivi sono infondati.
Sui motivi sesto e settimo, esaminati congiuntamente, la Corte accoglie la censura. Il contratto di mutuo è contratto reale: si perfeziona con la consegna della cosa o con il conseguimento della disponibilità giuridica di essa. Nella specie dal contratto non emerge l’effettiva dazione della somma.
La pattuizione secondo cui i mutuanti “prestano” e i mutuatari “accettano” una determinata somma non implica alcuna espressa ammissione dell’effettiva consegna. Manca una quietanza o altra documentazione contabile che i mutuanti avrebbero dovuto produrre ai sensi dell’art. 2697 c.c.
La Corte richiama l’orientamento secondo cui, anche in presenza di mutuo stipulato per atto pubblico, è richiesta la prova dell’effettiva erogazione mediante accredito o atto di erogazione e quietanza (Cass. civ. n. 28526/19, n. 14683/22). Ribadisce inoltre il principio per cui la traditio può realizzarsi con la consegna di un assegno circolare non trasferibile accettato come contante con rilascio di quietanza (Cass. Sez. I n. 14 del 2011). In senso evolutivo, il requisito della realità può essere integrato dalla sola disponibilità giuridica, in ragione della dematerializzazione dei valori (Sez. Un. n. 5968 del 2025).
L’ottavo motivo è assorbito. La Corte accoglie il sesto e il settimo, rigetta i restanti, cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d’Appello di Venezia in diversa composizione anche per le spese.
Nota della Redazione
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