Nesso tra regime doganale 42 e IVA del margine sulle cessioni di (Cass. civ. Sez. V n. 19102 del 11.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il regime doganale "42", previsto dall’art. 143, comma 1, lett. d), della direttiva 2006/112/CE, comporta l’immediata immissione in libera pratica dei beni importati da Paesi extra UE e l’attribuzione della posizione doganale di merce unionale, con differimento del pagamento dell’IVA al momento dell’immissione in consumo. Esso non incide però sulle condizioni e modalità di acquisto del bene, pur sempre avvenuto da soggetto extra UE, né determina, di per sé, la trasformazione della cessione in operazione intraunionale. Ne deriva l’inapplicabilità alla cessione al privato del regime del margine in materia di IVA, disciplinato dall’art. 36, comma 1, del d.l. n. 41/1995, che presuppone l’acquisto del bene usato presso privati nel territorio dello Stato o di altro Stato membro. Il regime del margine, in quanto speciale, facoltativo e derogatorio, va interpretato restrittivamente.

Il Fatto

La controversia ha ad oggetto un avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle entrate per il recupero ad imposizione dell’IVA relativa all’anno 2017, fondato su un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza. Il contribuente esercita l’attività di vendita al dettaglio di telefoni cellulari usati e rigenerati. I telefonini venivano inviati in Cina, ricondizionati e importati attraverso la dogana di uno Stato membro, con applicazione del regime doganale "42", differimento dell’IVA all’importazione e successiva immissione al consumo in Italia con applicazione del regime IVA del margine.

La Commissione tributaria provinciale rigettava la prospettazione del contribuente, escludendo i presupposti del regime del margine. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo accoglieva invece l’appello principale del contribuente, ritenendo ragionevole la ricostruzione dei fatti e non smentita dall’Agenzia. Quest’ultima ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi; il contribuente è rimasto intimato.

La Motivazione della Corte

Investita dei primi due motivi, esaminati congiuntamente perché connessi, la Corte ne rigetta il primo e accoglie il secondo. Quanto alla motivazione apparente, il Collegio ribadisce l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 22232 del 2016 e delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014: il vizio è denunciabile solo quando la motivazione, pur graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione. Nel caso di specie la sentenza d’appello, benché confonda i requisiti soggettivi e oggettivi, esprime una comprensibile ratio decidendi e rispetta il minimo costituzionale.

Il secondo motivo è però fondato. Il giudice d’appello ha applicato falsamente l’art. 36, comma 1, del d.l. n. 41/1995, riconducendo al profilo soggettivo un requisito che attiene alla tipologia del bene usato. La Corte richiama la giurisprudenza unionale (CGUE 17 maggio 2023, causa C-365/22; CGUE 18 gennaio 2017, causa C-471/15) e l’art. 314 della direttiva IVA: il regime del margine opera solo se i beni sono stati ceduti da un privato, da un soggetto passivo in franchigia o da un rivenditore che ha già applicato il regime speciale.

Il Collegio valorizza poi la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 21105 del 2017: il regime del margine è speciale, facoltativo e derogatorio, da interpretare restrittivamente. Nella base imponibile non rientrano le operazioni d’importazione di beni acquistati da soggetti extra UE. Il regime "42", dal canto suo, è un’agevolazione sulle formalità e sui controlli all’importazione, con differimento dell’IVA e successivo reverse charge: esso non altera il fatto che il bene proviene da un soggetto extra UE. I due regimi restano distinti per presupposti e finalità.

Accolto il secondo motivo e rigettato il primo, resta assorbito il terzo, relativo alla valutazione del materiale probatorio. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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