Motivazione apparente della sentenza tributaria d’appello e nullità per error in procedendo (Cass. civ. Sez. V n. 20121 del 18.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La motivazione della sentenza è solo apparente — e la decisione è nulla per error in procedendo — allorquando, benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice. Il vizio ricorre quando il giudice enuncia solo il contenuto «statico» del giudizio, senza descrivere il processo cognitivo che lo ha condotto alla decisione, cioè il suo contenuto «dinamico». La sentenza d’appello che si limiti ad affermare in modo apodittico la conferma della decisione di primo grado, senza indicare i dati probatori rilevanti, i mezzi di prova valutati e la relativa valutazione, è affetta da motivazione apparente e non consente alcun controllo sul ragionamento del collegio giudicante. Ne deriva la cassazione con rinvio al giudice a quo, in diversa composizione, per nuovo e motivato esame.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate notificava al contribuente quattro avvisi di intimazione di pagamento, con i quali veniva richiesto il pagamento di altrettante cartelle rimaste insolute. Il contribuente impugnava gli avvisi dinanzi alla C.t.p. di Roma, che rigettava il ricorso. Proposto appello, la C.t.r. del Lazio confermava la decisione di primo grado, rigettando il gravame.

Avverso la sentenza d’appello il contribuente proponeva ricorso per cassazione, articolato in sei motivi. La concessionaria della riscossione rimaneva intimata. Il ricorso censurava, tra l’altro, la nullità della sentenza per motivazione abnorme e apparente.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto il primo motivo, con il quale il ricorrente deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 36, secondo comma, n. 4, d.lgs. n. 546/1992, degli artt. 112, 115, 132 n. 4 e 160 cod. proc. civ. e dell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.

Il motivo è fondato. La Corte richiama il principio delle Sezioni unite n. 26127 del 2016 e di Cass. n. 32347 del 2018: la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla per error in procedendo, quando, pur graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione, perché reca argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento.

Nel caso di specie il giudice d’appello non rende affatto percepibili le ragioni della decisione, limitandosi ad affermare in maniera assiomatica il giudizio finale, senza indicare i dati rilevanti ai fini probatori, né i mezzi di prova valutati, né la relativa valutazione delle risultanze istruttorie. Tale contenuto è inidoneo a far riconoscere l’iter logico seguito e non consente alcun controllo sul ragionamento del collegio giudicante.

La Corte sottolinea che il giudice d’appello non può limitarsi ad enunciare il giudizio, che costituisce il solo contenuto «statico» della decisione, ma deve descrivere il processo cognitivo attraverso il quale è pervenuto al giudizio, che ne rappresenta il necessario contenuto «dinamico». Nella specie la C.t.r. si è limitata ad affermare che la sentenza impugnata spiegava dettagliatamente i motivi del rigetto e che la commissione non poteva che confermarli. Sui punti in esame la motivazione si profila apodittica e trascura del tutto i rilievi fattuali avanzati nel giudizio di merito, restando inespresso il percorso argomentativo sull’avvenuta notifica delle cartelle e sull’esistenza del giudicato.

Dall’accoglimento del primo motivo discende l’assorbimento dei restanti. La sentenza impugnata va quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per nuovo e motivato esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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