Mero destinatario della notifica dell’atto impositivo privo di legittimazione ad agire (Cass. civ. Sez. V n. 15192 del 07.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il mero destinatario della notifica di un atto impositivo intestato ad un soggetto diverso, privo di qualsiasi collegamento personale con la pretesa tributaria, difetta di legitimatio ad causam e non può proporre il ricorso introduttivo in proprio. La carenza di legittimazione ad agire costituisce questione preliminare, distinta dalla titolarità del rapporto dedotto in causa, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento. Riconosciutane la carenza in sede di legittimità, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio ai sensi dell’art. 382 c.p.c., con compensazione delle spese in ragione del rilievo officioso.

Il Fatto

Il contribuente, quale asserito legale rappresentante di fatto di un’associazione sportiva dilettantistica, era destinatario di avvisi di accertamento per IRES, IRAP ed IVA relativi agli anni di imposta 2007 e 2008, con recupero a tassazione di maggiori guadagni in capo al sodalizio. Per gli anni 2004 e 2005 era stato destinatario di un invito a chiarimenti, definito mediante accertamento con adesione, per il quale era corrisposta solo la prima rata, con conseguente iscrizione a ruolo e notifica di cartella esattoriale allo stesso soggetto.

I gradi di merito erano sfavorevoli alla parte privata, che aveva visto riconosciuta la propria legittimazione passiva. Avverso la sentenza della commissione tributaria regionale il contribuente propone ricorso per cassazione con due mezzi; l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte muove da un rilievo preliminare: la sentenza impugnata decide unicamente su una ripresa a tassazione a fini Irpef ed Invim per l’anno di imposta 2007, con le relative sanzioni. Il thema decidendum resta pertanto confinato al decisum della sentenza di merito, nella sua precisa delimitazione.

Il primo motivo denuncia violazione dell’art. 36 cod. civ. e dell’art. 75 cod. proc. civ., lamentando che il giudice di merito abbia ritenuto la legittimazione passiva del contribuente per essersi qualificato presidente e/o legale rappresentante dell’associazione. Il secondo motivo censura la violazione dell’art. 7 della legge n. 212 del 2000 e dell’art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973, contestando l’integrazione in sede processuale della motivazione degli atti impositivi, con invocazione solo nelle controdeduzioni della responsabilità personale del rappresentante ex art. 38 cod. civ.

Il primo motivo resta assorbito dai rilievi preliminari di rito. La giurisprudenza consolidata della Corte esclude la legittimazione dell’ex legale rappresentante di una società (Cass. V n. 11968/2012), ma nel caso concreto il contribuente ha agito quale mero destinatario della notifica dell’atto impositivo intestato all’associazione. Si pone dunque una questione di legitimatio ad causam, rilevabile in ogni stato e grado, la cui carenza comporta la cassazione senza rinvio della sentenza ex art. 382 c.p.c. (Cass. S.U. n. 7514/2022).

Tale questione, pur preliminare ad ogni statuizione di merito, non è stata specificamente trattata e risolta nei gradi precedenti, dove è stata data per scontata guardando agli atti attributivi del potere rappresentativo. Nella sua specifica consistenza — distinta dalla titolarità del rapporto dedotto in causa — la legittimazione del ricorrente non è stata decisa nel merito (Cass. S.U. n. 7925/2019).

Dall’esame dell’atto impositivo emerge l’intestazione all’associazione, con notifica raccolta dal contribuente, che sempre si era speso come legale rappresentante del sodalizio ma nega tale qualifica, dichiarando di aver agito solo quale destinatario dell’atto. Quale mero destinatario della notifica di atto impositivo ad altri intestato, egli non aveva alcun collegamento personale con la pretesa tributaria, né il potere di eccitare gli organi della giustizia fiscale. Il ricorso introduttivo non poteva quindi essere proposto in proprio, essendo il soggetto diverso da quello cui era rivolta la pretesa impositiva. La sentenza è cassata senza rinvio per i profili di impugnazione dell’avviso di accertamento per l’anno 2007, con compensazione delle spese in ragione del rilievo officioso dell’inammissibilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *