Frazionamento del credito contributivo e interesse oggettivo del lavoratore (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 19187 del 12.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di abusivo frazionamento del credito, le domande relative a diritti di credito che facciano capo a un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti e siano inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato, o fondate sul medesimo fatto costitutivo, possono essere proposte in separati giudizi solo se risulta in capo al creditore un interesse oggettivo, non di mero fatto, alla tutela processuale frazionata. In mancanza di tale interesse la domanda abusivamente frazionata è improponibile, restando impregiudicato il diritto alla riproposizione unitaria. Il danno da perdita della possibilità di ricostruire la posizione contributiva, utile a ottenere maggiori importi pensionistici, azionato contro il datore per il licenziamento nullo già oggetto di separata impugnativa, non integra un danno futuro ed eventuale: il lavoratore ha l’onere di dedurlo nel giudizio sul recesso, atteso che le relative conseguenze erano già evidenti all’epoca.

Il Fatto

Una lavoratrice, dipendente di una struttura sanitaria regionale e cessata dal servizio per invalidità, conveniva in giudizio il datore di lavoro per ottenere il risarcimento del danno da perdita della chance di vedersi corrispondere importi pensionistici maggiori. La vicenda muove da un licenziamento intimato nel 1999 e poi dichiarato nullo in sede giudiziale, con conseguente reimmissione in servizio nel 2006.

La domanda risarcitoria veniva rigettata dal Tribunale e, in appello, la Corte territoriale confermava il rigetto con diversa motivazione, ravvisando un frazionamento abusivo della pretesa rispetto al precedente giudizio sul recesso. Di qui il ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il primo motivo, che censura l’errata applicazione del principio di diritto espresso da Cass. Sez. Un. n. 4090/2017. Il ricorrente sosteneva che il proprio interesse oggettivo al frazionamento fosse emerso solo con la sentenza che, per la prima volta, aveva escluso l’applicabilità dell’art. 18 della legge n. 300/1970 e dunque la illegittimità dell’omesso versamento contributivo.

Il motivo è infondato. La Corte richiama la giurisprudenza delle Sezioni Unite sulla infrazionabilità delle domande fondate sul medesimo fatto costitutivo e sulla necessità di un interesse oggettivamente valutabile alla tutela frazionata. Sottolinea come le stesse Sezioni Unite, con la sentenza n. 7299/2025, abbiano ribadito che, in mancanza di tale interesse, la domanda abusivamente frazionata è improponibile, con salvezza del diritto alla riproposizione unitaria.

La Corte territoriale si è dunque attenuta a tali principi, avendo escluso che il danno da perdita della possibilità di ricostituire la posizione contributiva si atteggiasse, all’epoca dell’impugnativa del licenziamento, quale danno futuro ed eventuale. Già allora, osserva il Collegio, apparivano evidenti le conseguenze negative della mancata prestazione lavorativa sulla posizione previdenziale della dipendente.

La lavoratrice, inoltre, non poteva dare per scontato l’accoglimento della domanda ex art. 18 della legge n. 300/1970 nel precedente giudizio e aveva comunque l’onere di impugnare sul punto la sentenza della Corte d’appello. Non ricorre pertanto un interesse oggettivo idoneo a giustificare il frazionamento.

Il secondo motivo, che lamenta l’omessa valutazione di documenti, è inammissibile: la censura non si confronta con il decisum, poiché la sentenza impugnata non ha escluso la riduzione del trattamento previdenziale, ma ha affermato l’infrazionabilità delle domande. L’omesso esame di mezzi istruttori non rientra nel paradigma dell’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., che riguarda l’omesso esame di un fatto storico decisivo. La Corte richiama Cass. Sez. Un. n. 34476 del 2019 e Cass. n. 17005 del 2024, ribadendo il divieto di surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un terzo grado di merito.

Il terzo motivo, relativo alla compensazione delle spese, è anch’esso inammissibile: la soccombenza è determinata dall’esito della lite e la denuncia dell’art. 91 cod. proc. civ. è ammessa solo quando le spese siano poste a carico della parte integralmente vittoriosa, mentre la compensazione ex art. 92 cod. proc. civ. costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice di merito.

Il ricorso è quindi rigettato, con condanna alle spese e obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *