Concordato preventivo, proroga del termine e priorità logica dell’inammissibilità (Cass. civ. Sez. I n. 19221 del 13.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La proroga del termine per il deposito della proposta e del piano di concordato preventivo, ai sensi dell’art. 161, comma 6, legge fall., non è un atto dovuto e può essere concessa solo in presenza di giustificati motivi; la relativa valutazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità. La decisione sull’inammissibilità della domanda di concordato deve precedere la dichiarazione di fallimento in senso logico e non cronologico, sicché i due provvedimenti possono essere pronunciati contestualmente, anche in un’unica sentenza. Non è necessario che i creditori istanti siano muniti di titolo esecutivo definitivo, né per la legittimazione a chiedere il fallimento né per la dimostrazione dell’insolvenza.

Il Fatto

Una società depositò al Tribunale di Roma domanda di ammissione al concordato preventivo con riserva, chiedendo un termine per integrare la domanda con la proposta e il piano. Il giudice concesse il termine, fissandolo al 15.6.2021. Il giorno successivo alla scadenza la società depositò istanza di proroga e di rimessione in termini. Il Tribunale rigettò la proroga e fissò l’udienza per sentire la ricorrente.

All’esito, dichiarò inammissibile la domanda di concordato e dichiarò il fallimento della società con distinti provvedimenti, entrambi depositati il 29.7.2021. Il reclamo avverso la sentenza di fallimento venne rigettato dalla Corte d’Appello di Roma. La società propose quindi ricorso per cassazione con sei motivi.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è dichiarato inammissibile sotto molteplici profili. Quanto all’istanza di rimessione in termini, la Corte osserva che ogni questione è irrilevante, perché la Corte territoriale ha confermato che nella richiesta di proroga si erano addotte solo difficoltà logistiche di redazione dell’inventario, senza documentare il proficuo impiego del termine già concesso.

La proroga del termine per presentare proposta e piano può essere accordata solo in presenza di giustificati motivi e non è un atto dovuto. La valutazione negativa dei presupposti rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è stata fatta oggetto di specifica censura. La Corte chiarisce che i presupposti della rimessione in termini per chiedere la proroga sono diversi da quelli della concessione della proroga stessa, che prescinde da ogni valutazione sulla imputabilità a colpa dell’imprenditore.

Quanto ai presupposti del fallimento, la loro contestazione è del tutto generica, mediante apodittica affermazione della insussistenza del presupposto soggettivo e di quello oggettivo. La Corte richiama il principio, unanimemente condiviso, per cui non è necessario che i creditori siano muniti di titolo esecutivo definitivo, né ai fini della legittimazione a chiedere il fallimento né ai fini della dimostrazione dell’insolvenza, richiamando Cass. S.u. n. 1521/2013 e Cass. n. 30827/2018.

La denuncia della violazione della regola che impone di decidere sull’ammissibilità del concordato prima di dichiarare il fallimento non tiene conto che ciò è appunto avvenuto. La priorità della decisione sulla domanda di ammissione alla procedura alternativa deve essere intesa in senso logico e non cronologico, di modo che i due provvedimenti ben possono essere pronunciati nello stesso momento o essere contestuali, assumendo la forma di un’unica sentenza, come chiarito da Cass. n. 12986/2009.

Il motivo è inoltre palesemente infondato laddove sostiene che il Tribunale, per la presentazione della domanda di concordato, avrebbe dovuto sospendere il procedimento prefallimentare o dichiarare improcedibili le relative istanze, in senso contrario richiamando Cass. S.u. nn. 9935/2015 e 9936/2015 e Cass. n. 8982/2021. Dichiarato inammissibile il ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 e respinge l’istanza di oscuramento, non contenendo la motivazione dati personali sensibili.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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