Inammissibile il travisamento della prova come violazione dell’art. 115 c.p.c. (Cass. civ. Sez. V n. 19220 del 13.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, la violazione dell’art. 115 c.p.c. è deducibile solo quando si denunci che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti e disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi, salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio. È invece inammissibile la doglianza che, sul presupposto di un preteso travisamento, si risolva in un diverso e più favorevole apprezzamento del materiale istruttorio. Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, inteso come svista concernente il fatto probatorio in sé, trova il suo rimedio nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto, in concorso dei presupposti di cui all’art. 395, n. 4, c.p.c.; ove invece il fatto probatorio abbia costituito punto controverso sul quale la sentenza si sia pronunciata, il vizio è deducibile ai sensi dell’art. 360, nn. 4 e 5, c.p.c., secondo che si tratti di fatto processuale o sostanziale.
Il Fatto
La controversia nasce da un avviso di accertamento ai fini Irpef per l’anno di imposta 2015, con cui si chiedeva alla contribuente il pagamento dei redditi di capitale derivanti dalla sua partecipazione al 50 per cento in una società in nome collettivo. La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso; la Commissione tributaria regionale respingeva l’appello. I giudici di secondo grado ritenevano non comprovato che la quota societaria fosse stata oggetto di sequestro giudiziario, per la mancanza di riscontro tra la denominazione indicata nell’atto impositivo e quella risultante dagli atti giudiziari prodotti.
La contribuente proponeva ricorso per cassazione con due motivi, ai quali resisteva l’Agenzia delle entrate con controricorso. La questione centrale atteneva alla deducibilità in sede di legittimità del preteso travisamento della prova e alla mancata prova dell’esonero da imposizione.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente deduceva la violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., nonché la nullità della sentenza impugnata per error in procedendo con riferimento alla violazione dell’art. 115 c.p.c. La doglianza verteva sull’errata percezione del contenuto dei documenti, dai quali emergerebbe che la quota sequestrata era esattamente quella detenuta nella società, con lettura congiunta delle risultanze della visura camerale.
La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile. Richiamando Cass. Sez. U. n. 20867/2020, ha ribadito che per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c. occorre denunciare che il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, disposte di iniziativa fuori dei poteri officiosi; è invece inammissibile la doglianza che egli, nel valutare le prove proposte, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre.
Il Collegio ha poi valorizzato il principio delle Sezioni Unite n. 5792 del 2024, secondo cui il travisamento del contenuto oggettivo della prova — la svista sul fatto probatorio in sé — trova rimedio nella revocazione per errore di fatto, in concorso dei presupposti dell’art. 395, n. 4, c.p.c., mentre, ove il fatto probatorio costituisca punto controverso, il vizio va fatto valere ai sensi dell’art. 360, nn. 4 e 5, c.p.c.
Nel caso concreto la censura, lungi dal prospettare un travisamento, sollecitava un diverso apprezzamento del materiale istruttorio ed era anche infondata. La Corte ha osservato che dagli atti non emerge mai il riferimento alla ricorrente né alla società, e che non tutte le quote erano oggetto di cessione fittizia. Ha inoltre escluso la riqualificazione come omesso esame di un fatto decisivo, poiché l’appello era stato depositato il 7 ottobre 2022 e ricorreva una doppia decisione conforme, con conseguente applicazione dell’art. 348-ter c.p.c., che inibisce il ricorso per vizio di motivazione.
Con il secondo motivo si deduceva la violazione degli artt. 5, comma 1, d.P.R. n. 917/1986, 50, comma 2, e 51, commi 1 e 2, d.lgs. n. 159/2011 e dell’art. 1253 c.c. Il motivo è stato dichiarato inammissibile, perché prospettava una censura in diritto a fronte di una decisione relativa alla mancanza di prova dell’elemento costitutivo dell’esonero da imposizione, cioè il sequestro della quota sociale. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di lite e all’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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