Collazione e donazione indiretta: il giudicato sul conto paterno vincola il rinvio (Cass. civ. Sez. II n. 14399 del 29.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di collazione e di donazioni indirette, il giudice di merito non può qualificare come liberalità del de cuius le somme impiegate dal figlio per il pagamento di un mutuo quando su tale impiego si sia già formato il giudicato, che le ha considerate nell’ambito del diverso rapporto tra i fratelli. Il giudicato esterno, formatosi con sentenza resa inter partes, vincola il giudice del rinvio nell’esatta interpretazione del rapporto sostanziale sottostante, impedendo una diversa lettura della provenienza della provvista. La corte territoriale che riprenda l’affermazione del giudice del giudicato sulla appartenenza del denaro al genitore non viola il giudicato se si limita a confermare l’intestazione solo formale dei conti; la viola, invece, quando utilizzi quella medesima vicenda per costruire una liberalità indiretta che il giudice milanese aveva già collocato nel rapporto creditorio tra i fratelli, con compensazione impropria.
Il Fatto
Nella successione di un de cuius, deceduto nel gennaio 2011, la coniuge agiva nei confronti dei figli per il conferimento in collazione di alcuni cespiti. Il Tribunale di Catania accertava che uno dei figli era tenuto a conferire la piena proprietà di un appartamento in Calabria con cantina, le quote pari al 95% del pacchetto societario di una s.r.l. operante nel settore agenzie di viaggi e la piena proprietà di un appartamento in Catania con garage, quali donazioni indirette realizzate con denaro del disponente.
La Corte d’appello di Catania confermava la decisione, rigettando i motivi di appello incidentale del figlio, che aveva censurato il ragionamento presuntivo sulla liberalità indiretta e aveva chiesto in via subordinata che oggetto del conferimento fosse il denaro e non gli immobili. Il figlio ricorreva per cassazione con quattro motivi; la controricorrente resisteva.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denunciava violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e degli artt. 2727, 2729 e 2697 cod. civ., lamentando che le donazioni indirette erano state riconosciute su presunzioni prive dei requisiti di legge. La Corte lo dichiara infondato: i giudici di merito hanno valorizzato la giovane età e le condizioni personali e lavorative del figlio, che non poteva disporre di mezzi propri per gli acquisti. Il ricorrente censura in linea di principio, senza dedurre fatti idonei a incrinare la logica presuntiva: la censura maschera un inammissibile giudizio sul fatto.
Il secondo motivo è invece fondato nei limiti indicati. La corte territoriale aveva ricostruito l’acquisto catanese rilevando che i ratei del mutuo erano stati pagati con somme provenienti dal conto di famiglia, che il Tribunale di Milano aveva ritenuto formato con denaro del padre nonostante la cointestazione formale. La Corte osserva che su questo punto non vi è alcuna violazione del giudicato: la corte d’appello si è limitata a riprendere l’affermazione del giudice milanese sulla intestazione solo formale dei conti e sulla appartenenza del denaro al genitore.
La censura diventa però fondata sotto altro profilo. Il Tribunale di Milano aveva ammesso, in favore di un fratello, la compensazione impropria con le somme di cui aveva beneficiato l’attuale ricorrente dopo la vendita dell’immobile romano, detraendo dal debito l’importo utilizzato per il pagamento dei ratei del mutuo ipotecario. In presenza di tale statuizione, i relativi importi, addebitati al ricorrente nell’ambito del rapporto con il procuratore che aveva venduto l’immobile, non potevano essere considerati, in un ulteriore giudizio, quale mezzo impiegato dal de cuius per realizzare una liberalità indiretta immobiliare.
La corte di merito, qualificando diversamente le poste riferibili al mutuo, è entrata in contraddizione con il giudicato derivante dalla sentenza milanese. Quanto alla questione, sollevata nel controricorso, del pagamento integrale del prezzo dei due immobili catanesi da parte del de cuius, essa è rimasta assorbita e potrà essere riproposta dalla parte vittoriosa in sede di rinvio.
L’accoglimento del secondo motivo assorbe il terzo e il quarto. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione, perché riconsideri le risultanze istruttorie alla luce dell’esatta interpretazione del giudicato; ad essa è demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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