Spese auto professionale: deducibilità forfettizzata e prova contraria (Cass. civ. Sez. V n. 19234 del 13.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 164, primo comma, lett. b), TUIR, nel testo vigente ratione temporis, enuncia una norma di sistema e non una norma antielusiva specifica, diretta a forfettizzare il requisito dell’inerenza dei costi relativi ai beni adibiti a uso promiscuo. La limitazione della deducibilità delle spese auto al 40% risponde a esigenze antievasive e non è superabile mediante prova contraria ex art. 11, secondo comma, legge n. 212/2000, stante l’obiettiva difficoltà di quantificare il reale utilizzo professionale del bene. Tale opzione legislativa si pone su un piano di ragionevolezza e proporzionalità e non contrasta con i principi costituzionali di eguaglianza e di capacità contributiva.
Il Fatto
Il ricorrente, esercente l’attività di avvocato, ha impugnato davanti alla C.t.p. il diniego opposto dall’Amministrazione finanziaria all’istanza di rimborso IRPEF, addizionale regionale e addizionale comunale, per complessivi euro 3.094,00, versati per l’anno di imposta 2011. Il rimborso era collegato alla deduzione dei costi sostenuti per la propria auto a fini professionali, che il contribuente riteneva determinabile in misura superiore rispetto a quella forfettaria applicata dall’Ufficio in base all’art. 164 TUIR.
La C.t.p., con sentenza n. 947/2018, ha rigettato il ricorso, ritenendo che la disciplina contenesse una regola di limitata deducibilità del costo, prescindendo dall’effettiva destinazione del bene all’esercizio dell’attività professionale. La C.t.r. della Liguria, con sentenza n. 652/2022, ha respinto l’appello, confermando la decisione di primo grado. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
Il motivo denuncia la violazione dell’art. 164, primo comma, lett. b), TUIR e dell’art. 11, secondo comma, legge 27 luglio 2000, n. 212, per non avere il giudice di merito ammesso la prova contraria in ordine alla maggiore deducibilità delle spese auto, oltre alla violazione degli artt. 3 e 53 Cost. per non avere accolto l’unica interpretazione costituzionalmente conforme della disposizione. La Corte ritiene il ricorso infondato.
Il percorso argomentativo muove dalla prassi amministrativa richiamata. L’Amministrazione finanziaria, con la risoluzione 27 luglio 2007, n. 190/E, ha affermato che la ratio della previsione di deducibilità non è antielusiva, bensì antievasiva, volta a evitare un utilizzo privatistico del bene auto. La disposizione assume la funzione di norma di sistema e non di norma antielusiva specifica, a nulla rilevando le eventuali prove contrarie, stante l’obiettiva difficoltà di quantificare il reale utilizzo delle vetture di uso promiscuo. Nella stessa direzione la successiva risoluzione 22 agosto 2007, n. 231/E ha confermato che la norma non è suscettibile di disapplicazione.
Su questo punto la C.t.r. ha espresso un principio di diritto corretto, confermando che l’art. 164, primo comma, lett. b), TUIR si fonda sull’opzione legislativa di forfettizzare l’inerenza dei costi per il bene adibito a uso promiscuo, con conseguente inammissibilità della prova contraria. La norma prevede espressamente, nella versione applicabile ratione temporis, una percentuale di deducibilità del 40% per le autovetture diverse da quelle destinate esclusivamente all’esercizio dell’impresa.
Tale scelta legislativa prescinde dall’utilizzo effettivo del bene per finalità professionali, proprio per la difficoltà di verificare sul piano operativo, in caso di uso promiscuo, il reale impiego dell’autovettura. La limitazione risponde dunque a evidenti esigenze antievasive e si pone su un piano di ragionevolezza e proporzionalità, senza contrasto con i principi di eguaglianza e di capacità contributiva.
La Corte richiama infine il proprio orientamento, secondo cui sono integralmente deducibili solo i costi dei veicoli destinati esclusivamente all’attività propria dell’impresa, presumendosi l’uso promiscuo negli altri casi (Cass. n. 31031 del 2018; Cass. n. 2831 del 2022). Il ricorso è quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali e attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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