Accertamento bancario esteso a tutti i contribuenti ma presunzione di versamento soltanto (Cass. civ. Sez. V n. 11830 del 06.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposte sui redditi, la presunzione legale relativa di disponibilità di maggior reddito desumibile dalle risultanze dei conti bancari, ai sensi dell’art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, non è riferibile ai soli titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo, ma si estende alla generalità dei contribuenti, come si ricava dall’art. 38 dello stesso d.P.R., riguardante l’accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche. A seguito della Corte cost. n. 228 del 2014, le operazioni di prelevamento hanno valore presuntivo nei confronti dei soli titolari di reddito d’impresa, mentre quelle di versamento lo conservano verso tutti i contribuenti, i quali possono contrastarne l’efficacia dimostrando che le somme sono già incluse nel reddito assoggettato a imposta o sono irrilevanti. Il giudicato esterno non estende i suoi effetti alle imposte periodiche quando la fattispecie riguardi versamenti bancari diversi, difettando l’identità dei presupposti fattuali.
Il Fatto
Il contribuente era sottoposto a verifica fiscale con indagini bancarie, conclusa con processo verbale della Guardia di Finanza. Esperita senza esito la procedura di accertamento con adesione, l’Agenzia delle Entrate notificava l’avviso di accertamento per maggior reddito Irpef relativo all’anno d’imposta 2008. Il contribuente impugnava l’atto davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, deducendo tra l’altro l’illegittimità dell’accertamento perché fondato su indagini bancarie consentite, a suo dire, solo verso imprenditori e lavoratori autonomi. Il ricorso era rigettato e la pronuncia era confermata in appello dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio.
Il contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione con quattro motivi, resistito dall’Agenzia delle Entrate con controricorso e memoria.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via prioritaria il motivo con cui si contesta la stessa possibilità di accertare il maggior reddito con le indagini bancarie nei confronti di chi non sia imprenditore o libero professionista, qualità pacificamente non posseduta dal contribuente per i versamenti in esame.
Il Collegio richiama la propria giurisprudenza secondo cui la presunzione legale relativa desumibile dai conti bancari si estende alla generalità dei contribuenti, ma dopo la Corte cost. n. 228 del 2014 solo i versamenti conservano valore presuntivo verso tutti, mentre i prelevamenti lo mantengono unicamente per i titolari di reddito d’impresa. Il motivo è pertanto infondato e respinto.
Passando al quarto motivo, la Corte esclude l’estensione del giudicato esterno formatosi tra le stesse parti su un diverso anno d’imposta. La capacità espansiva del giudicato tributario è limitata agli elementi costitutivi dell’obbligazione di carattere tendenzialmente permanente, o alla qualificazione di un rapporto ad esecuzione prolungata. La fattispecie riguarda versamenti bancari diversi da quelli contestati per il 2012, sicché difetta l’identità dei presupposti fattuali.
Quanto ai motivi sul vizio di motivazione, la Corte ne rileva l’inammissibilità. Le decisioni di merito integrano una doppia conforme ai sensi dell’art. 348 ter, quarto comma, cod. proc. civ., e il ricorrente non indica le ragioni di fatto poste a base delle due statuizioni dimostrandone la diversità. Il giudice d’appello ha aggiunto argomenti ulteriori sul medesimo iter logico, senza che ciò escluda la doppia conforme. Il contribuente, inoltre, non si confronta con la decisione impugnata e non evidenzia la violazione di legge in cui sarebbe incorsa la Commissione Tributaria Regionale.
Il ricorso è quindi rigettato, con condanna alle spese di lite e applicazione del doppio contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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