Definizione agevolata non rinuncia al reclamo se credito escluso dal piano (Cass. civ. Sez. I n. 19233 del 13.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La proposizione della domanda di definizione agevolata delle liti pendenti, a termini dell’art. 1, commi 186-202 l. n. 197/2022, non implica rinuncia al reclamo proposto avverso il decreto di omologazione del concordato preventivo quando i crediti tributari oggetto della definizione non siano stati inseriti nel piano e per essi non sia stata garantita piena soddisfazione. In presenza di crediti tributari contestati, l’art. 90, secondo comma, d.P.R. n. 602/1973 impone all’imprenditore concordante l’accantonamento, restando rimesso al tribunale soltanto il potere di determinarne le modalità. La norma va letta come punto di congiunzione tra giurisdizione ordinaria e tributaria, quale rimedio volto a evitare conflitti di pronunce e vuoti di tutela.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate propone opposizione all’omologa del concordato preventivo di una società, ai sensi dell’art. 186-bis l. fall., deducendo l’omessa indicazione di alcuni crediti tributari derivanti da avvisi di accertamento, la mancata trasmissione della domanda di transazione fiscale e la carenza di fattibilità della proposta, in rapporto agli accantonamenti necessari a soddisfare i crediti in contestazione.

Il Tribunale rigetta l’opposizione. L’Ufficio propone reclamo alla Corte d’Appello, riproponendo le censure. Nel corso del reclamo la società chiede la definizione agevolata delle liti pendenti. La Corte d’Appello rigetta il reclamo, ritenendo che l’Ufficio avesse rinunciato per effetto di quella domanda, e considera non più dovuto il fondo rischi ex art. 181, terzo comma, l. fall. per i crediti contestati. Ricorre per cassazione l’Agenzia.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente il primo e il terzo motivo. Il primo denuncia nullità per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e omessa pronuncia: la definizione agevolata non avrebbe fatto cessare la materia del contendere, ma soltanto ridefinito il perimetro dei crediti già accertati.

Il giudice di legittimità condivide le conclusioni del Pubblico Ministero. La rinuncia al reclamo sarebbe stata, semmai, subordinata alla destinazione di parte delle risorse accantonate al pagamento integrale degli importi dovuti per la definizione delle liti pendenti, oppure alla modifica del piano. La sola proposizione della domanda non integra quindi rinuncia.

La censura dell’Ufficio, riproposta in reclamo, è chiara: il credito derivante da specifici avvisi di accertamento non era stato inserito né nella proposta né nella relazione del Commissario giudiziale, di qui la necessità di integrare il piano e di procedere agli accantonamenti. La cessazione della materia del contendere poteva sopravvenire solo in caso di formale e definitivo inserimento del credito nel piano, così da garantirne il pieno soddisfacimento: la Corte d’Appello avrebbe dovuto pronunciarsi sui motivi di reclamo per come svolti.

Fondato è anche il terzo motivo. All’atto dell’omologazione della proposta ex art. 180 l. fall., in presenza di crediti tributari contestati, l’art. 90 d.P.R. n. 602/1973 impone l’accantonamento, essendo rimesso al tribunale solo il potere di determinare le relative modalità (Cass. n. 15414/2018). La norma è stata intesa come punto di congiunzione regolativa delle due giurisdizioni, espressione di un principio generale di riparto diretto a evitare conflitti di pronunce e vuoti di tutela, in relazione ai crediti in controversia insorgenda o insorta (Cass., Sez. U., n. 8506/2021). La sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione di tale principio.

Il ricorso è accolto quanto al primo e al terzo motivo, con assorbimento del secondo. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Campobasso, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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