Prova presuntiva e valutazione unitaria degli indizi nel nesso causale (Cass. civ. Sez. III n. 19253 del 13.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità civile, il criterio del “più probabile che non” costituisce il modello di ricostruzione del nesso di causalità, mentre la valutazione del compendio probatorio è informata al criterio dell’attendibilità ed è rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice di merito. Il nesso causale, quale misura della relazione probabilistica tra condotta ed evento, deve essere accertato con valutazione complessiva e organica degli indizi, non con analisi atomistica. Il giudice che, ai sensi dell’art. 2729 c.c., si avvalga di presunzioni è tenuto ad articolare il procedimento in due momenti: la previa analisi di tutti gli elementi indiziari, per scartare quelli irrilevanti, e la successiva valutazione unitaria dei medesimi, onde verificarne la concordanza (cd. convergenza del molteplice). La motivazione che scomponga i singoli indizi, ragionando in termini di possibilità alternative anziché di probabilità logiche, è illogica e viola l’art. 2729 c.c.

Il Fatto

Un proprietario lamentava che il tubo dell’acqua servente il proprio appartamento era stato tagliato dal vicino, visto quella mattina sul fondo limitrofo intento a operare con una motosega su arbusti e ramaglie. Il danneggiato agiva in via possessoria chiedendo la reintegrazione e il risarcimento dei danni.

Il Tribunale rigettava la domanda per insufficienza del quadro indiziario; la Corte d’appello di Genova confermava, escludendo valenza probatoria alle circostanze allegate. Il ricorrente impugnava per cassazione deducendo la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. e il vizio di motivazione, per avere il giudice di merito valutato isolatamente e non globalmente gli indizi.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte richiama l’indirizzo consolidato secondo cui, in tema di causalità civile, il criterio del “più probabile che non” regola l’indagine sul rapporto tra fatti, mentre l’apprezzamento delle prove attiene all’attendibilità ed è insindacabile in sede di legittimità ove motivato e non abnorme. Occorre dare rilievo solo a quegli eventi che, a una valutazione ex ante, non appaiano del tutto inverosimili.

Il nesso causale deve essere accertato con apprezzamento non isolato, ma complessivo e organico degli indizi, secondo un orientamento consolidato in sede civile e penale (S.U. n. 576/2008; Cass. sez. 3 n. 16581/2019; S.U. n. 22065/2021). Il giudice è tenuto ad avvalersi di presunzioni gravi, precise e concordanti: la precisione attiene al fatto noto, la gravità al grado di probabilità del fatto ignoto, la concordanza richiede che il fatto ignoto sia desunto da una pluralità di indizi convergenti.

Ne deriva che la violazione dell’art. 2729 c.c. è denunciabile quando il giudice fondi la presunzione su un fatto privo dei requisiti di legge, non quando la critica si risolva in una diversa ricostruzione fattuale o in una mera inferenza probabilistica alternativa.

Nel caso di specie, la Corte d’appello ha operato una scomposizione atomistica degli indizi, elidendo ogni elemento potenzialmente neutro e ragionando in termini di possibilità alternative anziché di probabilità logiche. Ha omesso la valutazione complessiva degli indizi e non ha considerato adeguatamente gli obblighi motivazionali. La motivazione risulta quindi apparente e illogica: la compatibilità del taglio da lama non liscia con la motosega era smentita solo da una mera possibilità di presenza di terzi, quando l’unico soggetto visto operare con la motosega sul terreno era il convenuto.

I primi due motivi sono pertanto fondati; il terzo resta assorbito. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Genova, in diversa sezione e composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

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