Assegno di sede ai docenti a termine all’estero e divieto di discriminazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 19254 del 13.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di personale scolastico all’estero, l’assegno aggiuntivo di sede e gli altri benefici previsti dal d.lgs. n. 297 del 1994 e dalla contrattazione collettiva per i docenti a tempo indeterminato devono essere riconosciuti nella stessa misura anche ai supplenti non residenti assunti con contratto a termine. Si tratta di integrazioni salariali attribuite per il solo svolgimento del servizio richiesto e corrisposte per il disagio del trasferimento all’estero. Non costituisce ragione obiettiva idonea a giustificare un trattamento economico deteriore né il mancato superamento del concorso pubblico di accesso ai ruoli, né il mancato incardinamento nei ruoli dello Stato, né la durata temporanea del rapporto, in forza della clausola 4, punto 1, dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE.
Il Fatto
La ricorrente ha prestato servizio come docente a tempo determinato presso un liceo artistico all’estero nel periodo indicato in atti. Ha convenuto in giudizio il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale chiedendo la disapplicazione dell’art. 106 del c.c.n.l. 2006-2009 e l’accertamento del diritto all’assegno di sede in misura integrale, ai sensi dell’art. 658 del d.lgs. n. 297 del 1994.
Il primo giudice aveva accolto la domanda. La Corte d’Appello di Roma, in riforma, ha rigettato il ricorso. L’insegnante ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, lamentando la violazione della normativa di settore e del diritto dell’Unione in materia di divieto di discriminazione dei lavoratori a termine.
La Motivazione della Corte
I due motivi sono trattati congiuntamente, poiché investono gli stessi temi sotto angoli prospettici diversi: da un lato il contrasto tra l’art. 106 c.c.n.l. e la disciplina legale dell’assegno di sede; dall’altro la violazione della direttiva 99/70/CE e della clausola 4 dell’Accordo quadro.
Il Collegio rileva che la questione è stata già esaminata da numerose pronunce di legittimità, segnatamente Cass. n. 12369/2020 e le successive Cass. n. 7753/2021, Cass. n. 14104/2022, Cass. n. 17501/2023 e Cass. n. 8684/2024, alle quali aderisce, richiamandone le motivazioni anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.
Nel solco di tale orientamento, la Corte ribadisce che l’assegno aggiuntivo di sede e gli altri benefici previsti per i docenti a tempo indeterminato che prestano servizio nelle istituzioni scolastiche all’estero devono essere corrisposti, nella stessa misura, anche ai supplenti non residenti assunti a termine. Si tratta di integrazioni salariali attribuite per il solo svolgimento del servizio e destinate a compensare il disagio del trasferimento all’estero.
Tra le due categorie di docenti non è ravvisabile alcuna differenza derivante dal mancato superamento del concorso pubblico, né assume rilievo il mancato incardinamento nei ruoli dello Stato o la durata temporanea del rapporto. Non ricorre dunque alcuna condizione oggettiva idonea a giustificare un trattamento economico preferenziale, in forza della clausola 4, punto 1, dell’Accordo quadro, come interpretata dalla CGUE 20 giugno 2019, C-72/18.
La sentenza impugnata ha pertanto violato il divieto di discriminazione dei docenti a tempo determinato rispetto a quelli a tempo indeterminato. Il ricorso è accolto nei limiti della motivazione, la sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese.
Nota della Redazione
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