Contratto a progetto privo di specificità: conversione automatica in subordinazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 19306 del 14.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di lavoro a progetto, il requisito della specificità del progetto costituisce elemento costitutivo della fattispecie e difetta non soltanto quando non sia pattuito alcun progetto, ma anche quando il progetto convenuto replichi sostanzialmente l’oggetto sociale, riproponendo i medesimi obiettivi dell’ordinaria attività d’impresa, senza l’affidamento di un risultato produttivo chiaramente descritto e identificato. Ove il progetto sia carente di tale specificità, l’art. 69, comma 1, d.lgs. n. 276/2003 ratione temporis applicabile non consente accertamenti volti a verificare se il rapporto si sia svolto secondo i canoni dell’autonomia o della subordinazione, ma impone l’automatica conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione. La coeva assegnazione di mansioni dirigenziali, formalizzata in una scrittura integrativa con rinvio allo statuto sociale, conferma il difetto di autonomia dell’attività e l’assenza di uno specifico risultato da conseguire.
Il Fatto
Il Tribunale di Fermo, accogliendo parzialmente il ricorso di un lavoratore, aveva riconosciuto la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a decorrere dal 9.8.2007, dissimulato da un contratto di collaborazione a progetto risolto il 14.6.2010, condannando la banca alla ricostituzione del rapporto e al pagamento di un’indennità risarcitoria pari a dodici mensilità.
La Corte d’Appello di Ancona, in primo grado di appello, aveva respinto il gravame del lavoratore e, accogliendo quello incidentale della banca, aveva rigettato la domanda e condannato il primo alla restituzione di quanto ricevuto. Su ricorso del lavoratore, la Cassazione aveva cassato la pronuncia con rinvio, per non avere la Corte territoriale vagliato la coeva assegnazione delle mansioni di Direttore Generale in conformità ai principi in tema di specificità del progetto. Il giudice del rinvio, decidendo quale Corte d’Appello di Ancona, ha riconosciuto il diritto alle differenze retributive per lo svolgimento di mansioni dirigenziali dal 9.8.2007 al 14.5.2010, liquidandole in una determinata somma. La banca ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto la censura di violazione degli artt. 61, 62 e 69 d.lgs. n. 276/2003 e di error in procedendo per asserito mancato rispetto del decisum rescindente. Il motivo è infondato: il giudice del rinvio ha dato atto della riassunzione e ha effettuato la verifica di corrispondenza del progetto al modello legale, muovendo proprio dall’assegnazione delle mansioni dirigenziali.
Il progetto esaminato è risultato carente dell’indefettibile profilo di specificità. La Corte ribadisce la ratio della disciplina: il progetto deve postulare un’attività produttiva chiaramente descritta e identificata attraverso un determinato risultato finale, che non può coincidere con il perseguimento del generale interesse dell’impresa a realizzare l’oggetto sociale mediante la mera riproposizione dei medesimi obiettivi dell’ordinaria attività aziendale.
Accertata la carenza di uno specifico progetto, la Corte conferma l’immediata e automatica trasformazione del rapporto di collaborazione in rapporto di lavoro subordinato, conformemente al principio fissato dalla pronuncia rescindente. Quanto al secondo motivo, la denuncia di violazione dell’art. 1362 c.c. e di omesso esame dello status di pensionato è inammissibile per la mescolanza tra ipotesi eterogenee dell’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c.; nel merito, la Corte territoriale non ha omesso il rilievo, osservando che la condizione di pensionato non preclude la tutela lavoristica. Sul terzo motivo, relativo all’inquadramento, la Corte richiama il procedimento trifasico e l’insindacabilità dell’accertamento di fatto se sorretto da adeguata motivazione.
Infine, il quarto motivo, sulla non contestazione dei conteggi, è inammissibile perché rimette al giudice di legittimità di dare forma giuridica alle censure; l’accertamento sulla contestazione rientra nell’interpretazione dell’atto di parte ed è sindacabile solo per vizio di motivazione. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato.
Nota della Redazione
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