La prosecuzione della lite dopo il pagamento integrale del capitale integra le gravi ed eccezionali ragioni di compensazione delle spese (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 1334 del 21.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La prosecuzione della lite da parte del creditore, il quale abbia già ricevuto l’integrale pagamento della sorte capitale prima della notificazione del decreto ingiuntivo, imponendo alla controparte una difesa sproporzionata rispetto all’entità della pretesa residua, può configurare le gravi ed eccezionali ragioni di cui all’art. 92, comma 2, c.p.c. La statuizione di compensazione delle spese, ancorché motivata con formula sintetica quale “l’esito complessivo della lite”, è legittima ove rifletta la valutazione, in applicazione del principio di causalità, del giudizio nella sua globalità. La descritta situazione non è idonea ad integrare un’ipotesi di reciproca soccombenza, ma può costituire valida ragione per la compensazione.
Il Fatto
La lavoratrice aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti dell’INPS per il pagamento di una somma a titolo di cassa integrazione guadagni. L’Istituto, tuttavia, aveva integralmente corrisposto la sorte capitale prima della notificazione del decreto. Nel giudizio di opposizione, il Tribunale aveva revocato il decreto e condannato l’INPS al pagamento dei soli accessori, ponendo comunque le spese a carico dell’opponente.
La Corte d’Appello di Roma, accogliendo il gravame della parte privata, aveva riformato la statuizione sulle spese del primo grado, ponendole a carico dell’INPS, ma aveva compensato quelle del grado di appello in ragione dell’esito complessivo della lite. Avverso tale statuizione la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’assenza di giustificazione della compensazione per difetto di specificazione delle gravi ed eccezionali ragioni.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo infondato, valorizzando la peculiarità della fattispecie concreta, caratterizzata dall’integrale pagamento del credito per sorte capitale intervenuto prima della notificazione del decreto ingiuntivo.
Nel confermare la decisione impugnata, la Suprema Corte ha richiamato un proprio precedente (Cass. n. 19598 del 2023), che aveva già riconosciuto la sussistenza delle gravi ed eccezionali ragioni in una fattispecie similare, in cui il pagamento “incompleto” era però intervenuto dopo la notifica del decreto, evidenziando la sproporzione consapevole dell’impegno processuale richiesto alla parte rispetto all’entità della pretesa.
La Corte ha quindi applicato il medesimo principio alla fattispecie in esame, rilevando che la ricorrente, nonostante il pagamento della maggior parte del credito, aveva proseguito la lite con la notifica del decreto ingiuntivo, imponendo all’Istituto una difesa sproporzionata. Pur non integrando un’ipotesi di reciproca soccombenza, tale condotta può configurare le gravi ed eccezionali ragioni ex art. 92, comma 2, c.p.c.
La formula sintetica utilizzata dalla Corte territoriale (“atteso l’esito complessivo della lite”) è stata ritenuta sufficiente, in quanto espressione di un ragionamento che ha regolato le spese considerando il giudizio nella sua globalità e in applicazione del principio di causalità. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e declaratoria dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
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Nota della Redazione
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