Contributo solidarietà Cassa commercialisti illegittimo per violazione riserva di legge (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 9547 del 11.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il contributo di solidarietà posto a carico dei trattamenti pensionistici già quantificati ed attribuiti, introdotto dagli enti previdenziali privatizzati mediante propria delibera, ha natura di prestazione patrimoniale imposta ai sensi dell’art. 23 Cost. e soggiace alla relativa riserva di legge. L’autonomia regolamentare riconosciuta dall’art. 3, comma 12, legge n. 335/1995 opera nei soli limiti delle variazioni delle aliquote contributive, della riparametrazione dei coefficienti di rendimento e degli altri criteri di determinazione del trattamento pensionistico, e non abilita l’ente a istituire trattenute solidaristiche sui ratei già maturati. La norma di interpretazione autentica di cui all’art. 1, comma 488, legge n. 147/2013 e la disciplina dell’art. 24, comma 24, d.l. n. 201/2011 presuppongono interventi finalizzati all’equilibrio finanziario di lungo periodo, connotato estraneo al contributo straordinario, per sua natura provvisorio e limitato nel tempo. Ne segue l’illegittimità delle trattenute e l’applicazione della prescrizione decennale, con interessi legali dalla data di ciascun prelievo.

Il Fatto

La Corte d’appello di Torino, in parziale conferma della pronuncia di primo grado, aveva accolto la domanda del pensionato volta a dichiarare illegittime le trattenute operate dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti a titolo di contributo di solidarietà sui ratei di pensione maturati nel periodo aprile 2011 – maggio 2021.

La Corte territoriale aveva escluso che la Cassa fosse legittimata da alcuna norma di legge ad applicare il contributo, richiamando la riserva dell’art. 23 Cost.; aveva poi ritenuto non prescritta la pretesa, applicando il termine decennale, e aveva stabilito la decorrenza degli interessi dalle date dei singoli prelievi. Avverso tale sentenza la Cassa ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi; il pensionato è rimasto intimato.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la Cassa censurava la sentenza per avere considerato illegittimo il contributo di solidarietà, benché adottato prima della maturazione del diritto alla pensione e sulla base del novellato art. 3, comma 12, legge n. 335/1995. La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., richiamando il costante orientamento di legittimità e rilevando che la memoria della ricorrente non recava alcun nuovo argomento idoneo a mutarlo.

Il collegio ha ribadito che l’autonomia regolamentare della Cassa è circoscritta dall’art. 3, comma 12, legge n. 335/1995 alle variazioni delle aliquote, alla riparametrazione dei coefficienti e agli altri criteri di determinazione del trattamento pensionistico. Esula da tale ambito qualsiasi provvedimento che, a prescindere dal criterio di determinazione del trattamento, introduca una trattenuta a titolo di contributo di solidarietà su pensioni già quantificate e attribuite.

La Corte ha qualificato il contributo come prestazione patrimoniale imposta, richiamando la Corte costituzionale n. 173/2016, e ne ha affermato la sottoposizione alla riserva di legge. Ha inoltre escluso che soccorrano le norme invocate dalla Cassa: l’art. 1, comma 488, legge n. 147/2013, quale norma di interpretazione autentica, presuppone provvedimenti finalizzati all’equilibrio finanziario di lungo termine, mentre il contributo straordinario in esame ha carattere provvisorio e limitato nel tempo; lo stesso vale per l’art. 24, comma 24, d.l. n. 201/2011.

Quanto al secondo motivo, la Corte ha escluso il vizio di omessa pronuncia dell’art. 112 cod. proc. civ., avendo il giudice d’appello rigettato l’appello principale e quindi implicitamente tutte le domande. Ha aggiunto che l’art. 24, comma 24 presuppone l’inerzia dell’ente nel intervenire ex ante sul rapporto entrate/spesa, ipotesi non equiparabile a quella di interventi realizzati con delibere poi dichiarate illegittime.

Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile: la prescrizione quinquennale dell’art. 2948, n. 4, cod. civ. richiede liquidità ed esigibilità del credito, sicché, in caso di contestazione dell’ammontare del trattamento, si applica la prescrizione decennale dell’art. 2946 cod. civ.. Il quarto motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile, essendo conforme all’orientamento di legittimità la decorrenza degli interessi legali dalla maturazione del diritto. Il ricorso è stato rigettato, con condanna della Cassa a € 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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